Sez. 1, Sentenza n. 7087 del 16/12/1985 Ud. (dep. 07/07/1986) Rv. 173337 - 01
PROVA PENALE - TESTIMONI - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE - DICHIARAZIONI DEI COSIDDETTI PENTITI - RILIEVO - ESTREMI.*
PROVA PENALE - TESTIMONI - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE - DICHIARAZIONI DEI COSIDDETTI PENTITI - RILIEVO - ESTREMI.*
Sotto il profilo dell'attendibilità intrinseca, la valutazione delle dichiarazioni dei cosiddetti "pentiti", nell'ambito di indagini processuali su fatti di delinquenza associata, politica o comune, non può prescindere né dall'analisi della personalità dell'autore della dichiarazione accusatoria, né da un accurato esame delle spinte psicologiche che lo hanno indotto a collaborare con gli organi dello stato preposti all'acquisizione delle prove necessarie per l'affermazione della responsabilità penale. Sotto il profilo dell'attendibilità estrinseca, la deposizione deve essere in qualche modo articolata in modo da consentirne il controllo attraverso il riferimento a fatti effettivamente accertabili. (Conf mass n 165534).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 348 bis, Cod. Proc. Pen. art. 349 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)