Sez. 1, Sentenza n. 1869 del 27/08/1984 Cc. (dep. 05/09/1984) Rv. 165534 - 01
PROVA PENALE - TESTIMONI - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE - INDAGINI SULLA DELINQUENZA ASSOCIATA - DICHIARAZIONI DEI COSIDDETTI PENTITI - RILIEVO - ESTREMI.*
PROVA PENALE - TESTIMONI - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE - INDAGINI SULLA DELINQUENZA ASSOCIATA - DICHIARAZIONI DEI COSIDDETTI PENTITI - RILIEVO - ESTREMI.*
Sotto il profilo dell'attendibilità intrinseca, la valutazione delle deposizioni dei cosiddetti pentiti, nello ambito di indagini processuali su fatti di delinquenza associata, politica o comune, non può prescindere né dalla analisi sulla personalità dell'autore della deposizione accusatoria né da un accurato esame delle spinte psicologiche lo hanno indotto a collaborare con gli organi dello stato preposti all'acquisizione delle prove necessarie per l'affermazione della responsabilità penale. Sotto il profilo dell'attendibilità estrinseca, la deposizione deve essere in qualche modo articolata in modo da consentire il controllo attraverso il riferimento a fatti obbiettivamente accertabili.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 348 bis, Cod. Proc. Pen. art. 349 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)