Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21750 del 04/12/2012 (Rv. 624425 - 01)
FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI | Affidamento del figlio naturale - Competenza - Determinazione - Residenza abituale del minore - Portata - Conseguenze in caso di trasferimento.
FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI
In tema di affidamento del figlio naturale, è competente il tribunale per i minorenni del luogo dove si trova la dimora abituale del minore nel momento in cui è stato proposto il ricorso, senza che assuma rilievo la mera residenza anagrafica o eventuali trasferimenti contingenti o temporanei; invero, nella individuazione in concreto del luogo di abituale dimora non può farsi riferimento ad un dato meramente quantitativo, rappresentato dalla prossimità temporale del trasferimento di residenza e dalla maggiore durata del soggiorno in altra città, essendo, invece, necessaria una prognosi sulla probabilità che la "nuova" dimora diventi l'effettivo e stabile centro d'interessi del minore ovvero resti su un piano di verosimile precarietà o sia un mero espediente per sottrarsi alla disciplina della competenza territoriale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 317 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)