Sez. 3, Ordinanza n. 789 del 11/10/1994 (Rv. 488051 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - CONTROVERSIE (OPPOSIZIONE ALLE DISTRIBUZIONI) | Provvedimento di liquidazione delle spese emesso dal giudice della esecuzione - Contenuto decisorio - Esclusione - Impugnabilità con ricorso per cassazione ex art. 111 cod. proc. civ. - Esclusione.
ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - CONTROVERSIE (OPPOSIZIONE ALLE DISTRIBUZIONI)
Poiché nel procedimento esecutivo l'onere delle spese processuali non segue il principio della soccombenza, come nel giudizio di cognizione, ma quello della soggezione del debitore all'esecuzione, il provvedimento di liquidazione delle spese, ancorché autonomamente emesso dal giudice della esecuzione, non ha contenuto decisorio ma solo una funzione di verifica del relativo credito del tutto analoga a quella che il giudice della esecuzione compie per il credito per cui si procede (ed i relativi interessi) ai fini del progetto di distribuzione e dell'assegnazione della somma ricavata dalla vendita dei beni pignorati e, potendo essere, conseguentemente, contestato nella forma dell'opposizione prevista dall'art. 512 cod. proc. civ., non può essere impugnato con il ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 510, Cod. Proc. Civ. art. 512
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)