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Sez. 2, Sentenza n. 4653 del 08/05/1998 (Rv. 515226 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - CONTROVERSIE (OPPOSIZIONE ALLE DISTRIBUZIONI) | Provvedimento di liquidazione delle spese emesso dal giudice dell'esecuzione - Contenuto decisorio - Esclusione - Impugnabilità con ricorso per Cassazione ex art. 111 cod. proc. civ. - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515226-01

ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - CONTROVERSIE (OPPOSIZIONE ALLE DISTRIBUZIONI)

Nel procedimento esecutivo l'onere delle spese non segue il principio della soccombenza come nel giudizio di cognizione, ma quello della soggezione del debitore all'esecuzione, per cui il provvedimento di liquidazione delle spese, ancorché autonomamente emesso dal giudice dell'esecuzione, non ha contenuto decisorio, ma solo una funzione di verifica del relativo credito, del tutto analoga a quella che il giudice dell'esecuzione, compie per il credito per cui si procede (ed i relativi interessi) ai fini del progetto di distribuzione e dell'assegnazione della somma ricavata dalla vendita dei beni pignorati e potendo essere, conseguentemente, contestato nella forma dell'opposizione prevista dall'art. 512 cod. proc. civ., non può essere impugnato con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost..

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 510, Cod. Proc. Civ. art. 512

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)