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Sez. 2, Sentenza n. 256 del 27/01/1976 (Rv. 378914 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - IN GENERE - AZIONE DI RESTITUZIONE - DIFFERENZE - GIUDIZIO DI RIVENDICAZIONE - CONVERTIBILITA IN GIUDIZIO DI RESTITUZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1976-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378914-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - IN GENERE - AZIONE DI RESTITUZIONE - DIFFERENZE - GIUDIZIO DI RIVENDICAZIONE - CONVERTIBILITA IN GIUDIZIO DI RESTITUZIONE - CONDIZIONI.*

L'Azione di rivendica e quella di restituzione, pur essendo rivolte allo stesso risultato pratico di far recuperare il possesso della cosa, hanno natura e presupposti differenti. Infatti, mentre con la prima l'attore tende al riconoscimento del suo diritto di proprieta ed a conseguire il possesso del bene sottrattogli contro o senza la sua volonta, nel giudizio di restituzione, invece, la controversia, sul presupposto che vi sia stata consegna del bene conteso dall'attore all'attuale detentore, e circoscritta alla validita o alla perdurante efficacia del titolo giustificativo di detta consegna e, quindi, alla sussistenza a carico del detentore, dell'obbligazione di restituire la cosa consegnatagli a seguito della originaria nullita, ovvero del successivo venir meno del suddetto titolo. Pertanto, il giudizio di revindica puo trasformarsi in quello di restituzione a condizione che, da un lato, il convenuto non contesti la proprieta dell'attore, ma si limiti a negare di dover riconsegnargli la cosa sulla base di un rapporto giuridico costituito fra le parti in causa e dall'altro, l'attore pur riconoscendo l'esistenza di questo rapporto, ne adduca il suo successivo venir meno. (V 534/72, mass n 356541).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)