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Sez. 5, Sentenza n. 24536 del 05/05/2026 Cc. (dep. 02/07/2026) Rv. 290392-01

IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITA') | Ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di accesso al programma di giustizia riparativa - Accoglimento - Conseguenze - Indicazione.
Stato
decisa il 2026-05-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290392-01

IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITA')

L'accoglimento del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di accesso al programma di giustizia riparativa comporta, per i reati procedibili a querela, l'integrale annullamento della sentenza di secondo grado, atteso che l'eventuale buon esito del percorso riparativo può condurre alla remissione della querela, mentre, per i reati procedibili di ufficio, l'annullamento limitatamente al punto relativo al trattamento sanzionatorio, trattandosi dell'unico profilo della "regiudicanda" suscettibile di essere condizionato dall'esito positivo del percorso riparatorio.

Cod. Pen. art. 62 lett. 6, Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 152 com. 3 lett. 2, Cod. Pen. art. 163 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)