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Sez. L, Sentenza n. 6226 del 18/03/2014 (Rv. 630511 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - IN GENERE | Atti processuali - Interpretazione da parte del giudice - Violazione dei criteri ermeneutici - Deducibilità in sede di legittimità - Condizioni.
Stato
decisa il 2014-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630511-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - IN GENERE

In tema d'interpretazione degli atti processuali, la parte che censuri il significato attribuito dal giudice di merito deve dedurre la specifica violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 cod. civ. e ss., la cui portata è generale, o il vizio di motivazione sulla loro applicazione, indicando altresì nel ricorso, a pena d'inammissibilità, le considerazioni del giudice in contrasto con i criteri ermeneutici e il testo dell'atto processuale oggetto di erronea interpretazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)