Sez. 1, Sentenza n. 16057 del 02/08/2016 (Rv. 641316 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - IN GENERE | Atti processuali - Interpretazione da parte del giudice - Violazione dei criteri ermeneutici - Deducibilità in sede di legittimità - Condizioni - Fattispecie.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - IN GENERE
In tema d'interpretazione degli atti processuali (nella specie, comparsa di costituzione asseritamente contenente disconoscimento di firma), la parte che censuri il significato attribuito dal giudice di merito deve dedurre la specifica violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., la cui portata è generale, o il vizio di motivazione sulla loro applicazione, indicando altresì nel ricorso, a pena d'inammissibilità, le considerazioni del giudice in contrasto con i criteri ermeneutici ed il testo dell'atto oggetto di erronea interpretazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)