Sez. L, Sentenza n. 4115 del 14/07/1979 (Rv. 400620 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - VIOLAZIONE - NULLITA - RILEVABILITA IN OGNI STATO E GRADO DEL PROCEDIMENTO - LIMITI - OMESSA DEDUZIONE CON L'ATTO D'APPELLO DELLA NULLITA DERIVANTE DALLA MANCATA NOTIFICA DELL'ORDINANZA DI TRASFORMAZIONE DEL RITO EX ART 426 COD PROC CIV - DEDUCIBILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - VIOLAZIONE - NULLITA - RILEVABILITA IN OGNI STATO E GRADO DEL PROCEDIMENTO - LIMITI - OMESSA DEDUZIONE CON L'ATTO D'APPELLO DELLA NULLITA DERIVANTE DALLA MANCATA NOTIFICA DELL'ORDINANZA DI TRASFORMAZIONE DEL RITO EX ART 426 COD PROC CIV - DEDUCIBILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Le nullita derivanti dalla violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa sono rilevabili in ogni stato e grado del procedimento, ma non si sottraggono al principio generale fissato dall'art 161 cod proc civ, secondo il quale i vizi della sentenza e quelli degli Atti processuali, che ne rappresentano antecedenti logici e cronologici, non possono farsi valere se non attraverso le impugnazioni. Pertanto, la parte, che non ha eccepito con l'atto di appello la nullita derivante dalla omissione della notifica della ordinanza di trasformazione del rito a norma dello art 426 cod proc civ (nuovo testo) - divenuta obbligatoria per effetto della sentenza della Corte costituzionale n 14 del 1977 - non puo proporre la questione in Sede di legittimita.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)