Sez. L, Sentenza n. 705 del 29/01/1981 (Rv. 411174 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NULLITA DELLA SENTENZA - IN GENERE - DI PRIMO GRADO - MANCATA DEDUZIONE IN APPELLO -DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN SEDE DI LEGITTIMITA COME NULLITA DELLA SENTENZA DI SECONDO GRADO - INAMMISSIBILITA.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NULLITA DELLA SENTENZA - IN GENERE - DI PRIMO GRADO - MANCATA DEDUZIONE IN APPELLO -DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN SEDE DI LEGITTIMITA COME NULLITA DELLA SENTENZA DI SECONDO GRADO - INAMMISSIBILITA.*
Poiche i motivi di nullita della sentenza si convertono in motivi di impugnazione, secondo il principio di assorbimento della invalidazione nella impugnazione, a norma dell'art 161 cod proc civ, le nullita delle sentenze soggette ad appello ed a ricorso per Cassazione possono farsi valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione. Pertanto le nullita della sentenza di primo grado, non fatte valere nel giudizio di appello, non possono essere proposte per la prima volta in Sede di legittimita, come nullita della sentenza di secondo grado. (V 4115/79, mass n 400620; (V 1808/79, mass n 398176).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)