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Sez. 3, Sentenza n. 15036 del 05/08/2004 (Rv. 576477 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE | "Mala gestio " dell'assicuratore della responsabilità civile - Configurabilità - Condizioni - Autonoma domanda - Necessità.
Stato
decisa il 2004-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576477-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE

La responsabilità dell'assicuratore della R.C.A. per mala gestio nei confronti del proprio assicurato è configurabile allorché ricada sul danneggiante l'onere economico provocato dall'assicuratore per l'ingiustificato ritardo con cui l'obbligazione di risarcimento verso il danneggiato è stata estinta, ovvero per non aver accettato favorevoli proposte transattive, ed in definitiva per non aver eseguito in buona fede, nei confronti del proprio assicurato, l' obbligazione di corrispondere l'indennità in modo da evitare che l'obbligazione risarcitoria aumenti ingiustificatamente in suo pregiudizio.Ai fini del risarcimento di questa voce di danno, è necessario che l'assicurato danneggiante formuli una specifica domanda nell'atto introduttivo del giudizio, fornendo l'allegazione dei fatti e la prova delle circostanze allegate.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)