Sez. 1, Sentenza n. 2991 del 10/02/2006 (Rv. 588402 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - IN GENERE | Provvedimento determinativo di un debito di massa - Interesse del fallito all'impugnazione - Configurabilità - Limiti - Fattispecie in tema di liquidazione del compenso del curatore.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - IN GENERE
Nel caso di concordato fallimentare con assuntore, senza liberazione immediata del fallito, quest'ultimo è abilitato a contestare, dopo l'omologazione e il conseguente suo ritorno "in bonis", il provvedimento contrario a legge degli organi fallimentari che determina un debito di massa, sia perché egli potrebbe essere chiamato a risponderne personalmente, sia in considerazione del rischio, connesso all'incremento del passivo, di una eventuale risoluzione del concordato, con conseguente riapertura della procedura fallimentare; tuttavia tali ipotesi non sono configurabili nel caso in cui il concordato sia stato integralmente adempiuto e il debito in questione sia stato soddisfatto mediante impiego delle somme liquide già disponibili nell'attivo fallimentare, sicché, per un verso, non si configura, in concreto, il rischio che il fallito possa essere chiamato a rispondere del debito in parola e trovarsi esposto alla risoluzione del concordato, per altro verso nessun beneficio egli ricaverebbe dall'accoglimento dell'impugnativa, dato che il pagamento è andato ad incidere, in negativo, sul patrimonio trasferito agli assuntori, rimanendo in pari tempo esclusa ogni possibilità di regresso degli assuntori nei suoi confronti, avendo egli, tramite la programmata integrale cessione a questi ultimi delle attività fallimentari, adempiuto i propri obblighi verso gli assuntori medesimi. (Nella fattispecie la S.C. ha quindi dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. proposto dal fallito avverso il decreto del tribunale di liquidazione del compenso del curatore).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Legge Falliment. art. 124, Legge Falliment. art. 130, Legge Falliment. art. 136, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)