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Sez. 1, Sentenza n. 15061 del 15/07/2005 (Rv. 582678 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - IN GENERE | Provvedimento del giudice delegato di liquidazione del compenso per attività espletata a favore del fallimento - Natura decisoria - Configurabilità - Impugnazione con reclamo ex art. 26 legge fall. - Ammissibilità - Impugnazione del provvedimento decisorio del reclamo mediante ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Legittimazione del fallito - Configurabilità - Presupposti - Impugnazione nel caso di avvenuto pagamento da parte dell'assuntore - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2005-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582678-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - IN GENERE

Il decreto del tribunale fallimentare che decide il reclamo avverso il provvedimento con il quale il giudice delegato, dopo la omologazione del concordato fallimentare, con assunzione degli obblighi da parte di un terzo, senza liberazione immediata del debitore (art. 137, quarto comma, legge fall.), liquida il compenso dovuto ad un avvocato per l'attività svolta a favore del fallimento, in conformità della proposta di concordato che prevedeva detta facoltà, è impugnabile con ricorso per cassazione, ex art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento che incide su di un diritto soggettivo, avente i caratteri della definitività e decisorietà. In siffatta ipotesi il fallito è legittimato a proporre il ricorso, in quanto egli è tenuto ad adempiere in luogo del terzo ed è esposto alla risoluzione del concordato ed alla riapertura del fallimento; tuttavia, qualora l'assuntore abbia provveduto a pagare il compenso, non sussiste l'interesse del fallito all'impugnazione, in quanto in questo caso il creditore non può chiedergli il pagamento della somma liquidata dal g.d., non essendo neppure configurabile il diritto di regresso dell'assuntore nei suoi confronti, dato che egli ha già adempiuto i suoi obblighi verso quest'ultimo mediante la cessione del proprio patrimonio.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 130

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)