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Sez. U, Ordinanza n. 8410 del 28/05/2012 (Rv. 622466 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Pubblico impiego privatizzato - Riserva di giurisdizione amministrativa in materia di concorsi - Limiti - Controversia sulla pretesa di assunzione in esito al concorso - Esclusione - Controversia sul criterio di scorrimento della graduatoria - Devoluzione al giudice ordinario.
Stato
decisa il 2012-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622466-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

Nel pubblico impiego privatizzato, la riserva di giurisdizione amministrativa in materia di procedure concorsuali ex art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 non estende la sua rilevanza alla fase successiva all'approvazione della graduatoria e, in particolare, alle controversie relative alle pretese di assunzione basate sull'esito del concorso; pertanto, รจ devoluta alla giurisdizione ordinaria la controversia instaurata nei confronti dell'ente pubblico dal soggetto che, senza contestare la procedura concorsuale e l'utilizzo della relativa graduatoria, ne denunci il criterio di scorrimento, finalizzato alla reiterata stipulazione di contratti a tempo determinato con lo stesso lavoratore fino al raggiungimento del limite legale di utilizzo del lavoro a termine.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)