diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 4648 del 26/02/2010 (Rv. 611986 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Procedure concorsuali - Mancata assunzione del soggetto utilmente collocato - Giurisdizione del giudice ordinario - Configurabilità - Condizioni - Assenza di un "contrarius actus" - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611986-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

Nelle controversie relative a procedure concorsuali nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, ove l'Amministrazione, successivamente all'approvazione della graduatoria, non provveda alla nomina del soggetto utilmente collocato, la relativa controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario solamente nel caso in cui la mancata assunzione avvenga in assenza di un provvedimento espresso, dovendosi ritenere non riconoscibile l'esercizio di potere autoritativi allorché sia del tutto mancante (e non solo viziata) la forma prevista dalla legge, posto che, nel quadro istituzionale e normativo disegnato dalla Costituzione, il principio di legalità dell'azione amministrativa permette di ravvisare il potere pubblico esclusivamente in termini di esercizio tipico e formale. Ne consegue che, in assenza di un "contrarius actus", alla volontà dell'Amministrazione di annullare o revocare il bando non può essere attribuita alcuna efficacia, implicando il mero comportamento materiale l'inesistenza del procedimento amministrativo per l'esercizio dei poteri assegnati e risultando, quindi, l'autotutela esercitata in carenza di potere e con atti affetti da nullità per difetto dell'elemento essenziale della forma. (Nella specie, le S.U. hanno ritenuto che correttamente la Corte territoriale avesse declinato la propria giurisdizione in controversia concernente procedure di riqualificazione svolte dal Ministero della salute ai sensi dell'art. 15 del CCNL di settore del 1999, in cui peraltro mancava l'approvazione della graduatoria, in quanto la scelta di non dar corso alla nomina era stata assunta con un decreto direttoriale, la cui legittimità doveva essere verificata dal giudice amministrativo).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)