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Sez. L, Sentenza n. 3606 del 26/03/1993 (Rv. 481564 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Infortunio - Occasione di lavoro - Infortunio "in itinere" | Uso di un mezzo di trasporto privato per raggiungere il posto di lavoro per inesistenza di servizi pubblici o pratica inutilizzabilità dei medesimi - Indennizzabilità dell'infortunio "in itinere" - Condizioni - Accertamento del giudice del merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 1993-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481564-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Infortunio - Occasione di lavoro - Infortunio "in itinere"

Ai fini dell'indennizzabilità dell'infortunio "in itinere", subito dal lavoratore che, a causa dell'inesistenza di servizi pubblici o della pratica inutilizzabilità dei medesimi, abbia fatto uso di un mezzo di trasporto privato per raggiungere il luogo di lavoro, occorre indagare se la distanza fra tale luogo e la dimora del lavoratore sia ragionevolmente percorribile a piedi o implichi invece la necessità di far uso del mezzo privato (non importa se fornito o no, od autorizzato o no, dal datore di lavoro), risolvendosi la relativa valutazione del giudice del merito (affermativa, nella specie, dell'agevole percorribilità a piedi di un tratto cittadino di milleduecento metri) in un apprezzamento di fatto, che, se adeguatamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)