Sez. L, Sentenza n. 6449 del 01/07/1998 (Rv. 516878 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE | Uso di mezzo di trasporto privato per raggiungere il posto di lavoro - Indennizzabilità dell'infortunio - Condizioni - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE
L'infortunio "in itinere" occorso a lavoratore che si rechi al lavoro facendo uso di un mezzo di trasporto privato è indennizzabile solo se tale uso risulti imposto dalla distanza tra il luogo di lavoro e l'abitazione, tale da non essere ragionevolmente percorribile a piedi, nonché dall'impossibilità (o particolare disagio e difficoltà) di utilizzazione dei mezzi pubblici; le relative valutazioni sono rimesse al giudice di merito e si sottraggono al sindacato di legittimità se sorrette da adeguate e congrua motivazione (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l'indennizzabilità dell'infortunio avendo accertato che l'uso di mezzi pubblici per raggiungere il posto di lavoro non era particolarmente disagevole e richiedeva quasi lo stesso tempo occorrente per effettuare il percorso col mezzo privato).
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)