Sez. L, Sentenza n. 8924 del 05/05/2015 (Rv. 635346 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Parte tardivamente costituita nel giudizio di primo grado - Giudizio di appello - UtilizzabilitĂ dei documenti acquisiti in primo grado - AmmissibilitĂ - Condizioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE
Nel rito del lavoro, la tardiva costituzione del convenuto in primo grado non comporta che il giudice di appello non possa prendere in considerazione, ai fini della decisione, la documentazione relativa al giudizio di primo grado qualora essa, in assenza di tempestiva opposizione all'irrituale produzione, sia stata ritualmente acquisita e sia entrata a far parte del tema di indagine.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)