Sez. 3, Sentenza n. 5671 del 09/03/2010 (Rv. 611789 - 01)
PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI | Modalità - Inosservanza - Conseguenze - Preclusione di utilizzo dei documenti irritualmente prodotti - Sussistenza - Limiti - Accettazione anche implicita della produzione documentale - Fondamento.
PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI
Ai sensi degli artt. 74 ed 87 disp. att. cod. proc. civ., gli atti ed i documenti prodotti prima della costituzione in giudizio devono essere elencati nell'indice del fascicolo e sottoscritti dal cancelliere, mentre quelli prodotti dopo la costituzione vanno depositati in cancelleria con la comunicazione del loro elenco alle altre parti (oppure, se esibiti in udienza, devono essere elencati nel relativo verbale, sottoscritto, del pari, dal cancelliere), con la conseguenza che l'inosservanza di tali adempimenti, rendendo irrituale la compiuta produzione, preclude alla parte la possibilità di utilizzarli come fonte di prova, ed al giudice di merito di esaminarli, sempreché la controparte legittimata a far valere le irregolarità non abbia, pur avendone preso conoscenza, accettato, anche implicitamente, il deposito della documentazione, giacché, ove non sussista alcuna tempestiva opposizione alla produzione irrituale (da effettuarsi nella prima istanza o difesa successive all'atto o alla notizia di esso), non è dato apprezzare la violazione del principio del contraddittorio, che le anzidette norme sono dirette ad assicurare.
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 87, Cod. Proc. Civ. art. 157
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)