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Sez. 1, Sentenza n. 1221 del 30/03/1977 (Rv. 384896 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE - OMISSIONE - PRONUNCIA DI NULLITA PASSATA IN GIUDICATO - NUOVA SENTENZA DICHIARATIVA DEL FALLIMENTO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1977-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384896-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE - OMISSIONE - PRONUNCIA DI NULLITA PASSATA IN GIUDICATO - NUOVA SENTENZA DICHIARATIVA DEL FALLIMENTO - AMMISSIBILITA.*

Mentre il passaggio in giudicato della sentenza che revoca il fallimento, per l'accertamento negativo dei suoi presupposti sostanziali, osta alla emissione di una nuova pronuncia dichiarativa del fallimento dello stesso soggetto, sulla base di una rivalutazione dei medesimi elementi di fatto, tale preclusione non si verifica per effetto della sentenza che affermi la nullita della dichiarazione di fallimento per vizi di natura processuale (nella specie, mancata convocazione del debitore), in quanto quest'ultima pronuncia ha portata limitata al rapporto processuale in cui e emessa, e, quindi, ancorche definitiva, e inidonea ad assumere autorita di giudicato in senso sostanziale. (V 3202/75, mass n 377315).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 15 CORTE COST., Legge Falliment. art. 16 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 16 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 19, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 19, Legge Falliment. art. 21 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)