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Sez. 1, Sentenza n. 2550 del 11/04/1983 (Rv. 427417 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) - STATUIZIONI DI CARATTERE PROCESSUALE - GIUDICATO SOSTANZIALE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - DECISIONE CIRCA LA NATURA ED I LIMITI DELLA "POTESTAS IUDICANDI" DEGLI ARBITRI - EFFICACIA ESTERNA IN UN SUCCESSIVO PROCESSO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427417-01

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) - STATUIZIONI DI CARATTERE PROCESSUALE - GIUDICATO SOSTANZIALE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - DECISIONE CIRCA LA NATURA ED I LIMITI DELLA "POTESTAS IUDICANDI" DEGLI ARBITRI - EFFICACIA ESTERNA IN UN SUCCESSIVO PROCESSO - ESCLUSIONE.*

La forza del giudicato sostanziale assiste soltanto le pronunzie giurisdizionali a contenuto decisorio di merito, vale a dire quelle che statuiscono in ordine all'esistenza delle posizioni soggettive tutelate e dedotte in giudizio, e non anche le statuizioni di carattere processuale, attinenti cioè alla Costituzione del giudice o alla Determinazione dei suoi poteri ovvero allo svolgimento del processo, che producono effetti limitati al rapporto processuale nel quale sono emanate. Pertanto, la decisione circa la natura ed i limiti, se di stretto diritto ovvero secondo equità, della potestas iudicandi attribuita agli arbitri, appartenendo alla seconda categoria, non spiega alcuna efficacia esterna con riguardo ad un successivo processo, anche vertente tra le stesse parti e concernente il medesimo rapporto sostanziale. (V 105/81, mass n 410500; (V 6572/79, mass n 403319; (V 1942/78, mass n 391306; (V 1221/77, mass n 384896; (V 3202/75, mass n 377315).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 822 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)