diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4813 del 28/02/2011 (Rv. 617299 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - RIVENDICAZIONE, RESTITUZIONE, SEPARAZIONE DI COSE | Beni fungibili - Riscontro negativo della rivendicabilità del bene - Accertamento di fatto - Conseguenze - Pronuncia di rigetto - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617299-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - RIVENDICAZIONE, RESTITUZIONE, SEPARAZIONE DI COSE

In tema di rivendica fallimentare di beni mobili ex art. 103 legge fall. al negativo riscontro della rivendicabilità del bene consegue una pronuncia di rigetto per infondatezza della domanda, in quanto la natura di bene fungibile della "res rivendicata" e la conseguente verifica dell'impossibilità della sua restituzione - qualora non sia intervenuto un fatto che ne abbia determinato l'individuazione e, quindi, impedito la confusione nel patrimonio del fallito - costituiscono accertamenti di fatto, inerenti al merito della decisione, e non questioni da vagliare "in limine", perchè integranti presupposti processuali o condizioni dell'azione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, Legge Falliment. art. 103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)