Sez. 1, Sentenza n. 10206 del 16/05/2005 (Rv. 581063 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - RIVENDICAZIONE, RESTITUZIONE, SEPARAZIONE DI COSE | Ammissibilità - Condizioni - Individuazione specifica dei beni - Necessità - Fattispecie - Domanda di rivendicazione di beni mobili oggetto di un contratto di affitto d'azienda in favore della società fallita.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - RIVENDICAZIONE, RESTITUZIONE, SEPARAZIONE DI COSE
Le domande di rivendicazione, restituzione o separazione, ai sensi dell'art. 103 della legge fallimentare, sono ammissibili soltanto se la cosa mobile sia stata determinata nella sua specifica e precisa individualità (Nella specie è stato dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di rivendicazione concernente macchinari individuati con riferimento al solo "tipo" nel contratto di affitto d'azienda in favore della società poi fallita e nell'inventario redatto dal curatore fallimentare).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)