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Sez. 1, Sentenza n. 25583 del 22/10/2008 (Rv. 605307 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - INTERRUZIONE | Notifica della sentenza - Successiva morte del notificatario - Termine breve per impugnare - Interruzione - Omesso rinnovo della notifica agli eredi - Termine annuale - Applicabilità - Decorrenza - Dalla pubblicazione della sentenza - Proroga semestrale dall'evento interruttivo - Applicabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2008-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605307-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - INTERRUZIONE

Quando si verifica la morte della parte o altro evento interruttivo dopo la notificazione della sentenza, il termine breve per impugnare è interrotto e il nuovo termine comincia a decorrere dal giorno in cui è rinnovata la notificazione della sentenza agli eredi; in mancanza di tale rinnovazione, l'impugnazione deve essere proposta nel termine di un anno previsto dall'art. 327 cod. proc. civ., decorrente dalla pubblicazione della sentenza, e non dall'evento interruttivo, salva una proroga di sei mesi dal giorno dell'evento, nell'ipotesi in cui quest'ultimo sia intervenuto dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)