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Sez. L, Sentenza n. 5392 del 05/04/2003 (Rv. 561935 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - INTERRUZIONE | Notifica della sentenza - Successiva morte del notificatario - Conseguenze - Interruzione del termine breve per impugnare - Omesso rinnovo della notifica agli eredi - Termine annuale - Applicabilità - Decorrenza - Dalla pubblicazione della sentenza - Termine semestrale dall'avente interruttivo - Applicabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2003-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561935-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - INTERRUZIONE

Quando si verifica la morte della parte (o altro evento interruttivo) dopo la notificazione della sentenza, il termine breve per impugnare è interrotto e il nuovo termine comincia a decorrere dal giorno in cui è rinnovata la notificazione agli eredi; in mancanza di tale rinnovazione, l'impugnazione deve essere proposta entro un anno decorrente dalla pubblicazione della sentenza, e non dall'evento interruttivo, salva una proroga di sei mesi dal giorno dell'evento suddetto, ove quest'ultimo sia intervenuto dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 299

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)