Sez. 3, Sentenza n. 1667 del 22/06/1963 (Rv. 262509 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE - CONTROLLO DELLA PRONUNZIA IMPUGNATA CON ESCLUSIVO RIFERIMENTO AI FATTI ACCERTATI DAL GIUDICE DI MERITO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE - CONTROLLO DELLA PRONUNZIA IMPUGNATA CON ESCLUSIVO RIFERIMENTO AI FATTI ACCERTATI DAL GIUDICE DI MERITO.*
L'accertamento delle domande, eccezioni ed argomentazioni delle parti, nonche dei fatti della causa in genere, e demandato al giudice di merito, sicche il controllo di legittimita della Corte suprema e circoscritto all'esame della esattezza della decisione impugnata in relazione ai fatti della causa ed alle difese delle parti quali risultano dall'insindacabile accertamento del giudice di merito, e non a quelli che le parti prospettino e chiariscano diversamente nelle loro scritture difensive o nella discussione orale, in rapporto alle ritenute necessita o opportunita del loro sistema difensivo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)