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Sez. 3, Sentenza n. 1667 del 22/06/1963 (Rv. 262509 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE - CONTROLLO DELLA PRONUNZIA IMPUGNATA CON ESCLUSIVO RIFERIMENTO AI FATTI ACCERTATI DAL GIUDICE DI MERITO.*
Stato
decisa il 1963-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/262509-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE - CONTROLLO DELLA PRONUNZIA IMPUGNATA CON ESCLUSIVO RIFERIMENTO AI FATTI ACCERTATI DAL GIUDICE DI MERITO.*

L'accertamento delle domande, eccezioni ed argomentazioni delle parti, nonche dei fatti della causa in genere, e demandato al giudice di merito, sicche il controllo di legittimita della Corte suprema e circoscritto all'esame della esattezza della decisione impugnata in relazione ai fatti della causa ed alle difese delle parti quali risultano dall'insindacabile accertamento del giudice di merito, e non a quelli che le parti prospettino e chiariscano diversamente nelle loro scritture difensive o nella discussione orale, in rapporto alle ritenute necessita o opportunita del loro sistema difensivo.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)