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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 486 del 2000

Decisione
decisa il 2000-10-25, depositata il 2000-11-09
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:486
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 25823

  • Università
  • Ordinamenti didattici universitari
  • Potere del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di introdurre limitazioni negli accessi a taluni corsi universitari
  • Mancata previa fissazione di principi e criteri vincolanti la prevista normazione secondaria
  • Conseguente lamentata violazione del principio della riserva di legge
  • Sopravvenuta normativa in materia
  • Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Leggi la massima
Restituzione degli atti al giudice rimettente - per sopravvenuta nuova disciplina (legge 2 agosto 1999, n. 264) che modifica il quadro normativo di riferimento - in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che ha attribuito al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di determinare la limitazione degli accessi a taluni corsi universitari, senza la previa fissazione di principi e criteri vincolanti la prevista normazione secondaria, con ciò violando - secondo la censura prospettata dal giudice 'a quo' - il principio costituzionale della riserva di legge.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), promossi con ordinanze emesse il 21 gennaio 1998, il 15 dicembre 1997, il 21 gennaio 1998 e il 28 ottobre 1998 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, rispettivamente iscritte ai nn. 335, 391, 392 e 393 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 25 e 28, prima serie speciale, dell'anno 2000. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 2000 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.
punto 1
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con quattro ordinanze di identico contenuto, ha sollevato, nel corso dei rispettivi giudizi cautelari, in riferimento agli artt. 33 e 34 della Costituzione e per violazione del "principio costituzionale della riserva di legge", questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), che ha attribuito al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di determinare la limitazione degli accessi a taluni corsi universitari, senza la previa fissazione di principi e criteri cui vincolare la prevista normazione secondaria; che in tutti i giudizi di fronte alla Corte costituzionale, tranne quello iscritto al r.o. n. 335 del 2000, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l'inammissibilità o l'infondatezza della questione.
punto 2
Considerato che tutte le ordinanze prospettano una stessa questione, concernente la medesima disposizione, e che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti; che, successivamente alle ordinanze di rimessione (tutte emesse negli anni 1997 e 1998, ma pervenute alla Corte costituzionale nell'anno in corso), è sopravvenuta la legge 2 agosto 1999, n. 264 (Norme in materia di accessi ai corsi universitari), che disciplina (artt. 1 e 2) la programmazione a livello nazionale e di singole università degli accessi ai corsi di laurea e di diploma universitario che richiedono una limitazione nel numero degli studenti per esigenze formative, dettando (art. 3) principi e criteri ai quali le autorità amministrative devono attenersi per la determinazione del numero dei posti relativi ai medesimi corsi, e che in particolare (art. 5) dispone, con disciplina transitoria, la sanatoria delle posizioni degli studenti iscritti ai corsi negli anni accademici precedenti in virtù di ordinanze cautelari emesse dai giudici amministrativi anteriormente alla data di entrata in vigore della medesima legge, o che siano stati comunque ammessi dagli atenei entro il 31 marzo 1999; che, essendo così mutato il quadro normativo, delle nuove disposizioni deve essere valutata l'incidenza nei giudizi che hanno dato origine alla presente questione di costituzionalità (ordinanze di questa Corte nn. 269 e 142 del 2000, 411 e 408 del 1999); che, pertanto, gli atti devono essere restituiti al giudice rimettente per una nuova valutazione della rilevanza della questione medesima.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, Ordina la restituzione degli atti al tribunale amministrativo regionale del Lazio. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2000. Il Presidente: Mirabelli Il redattore: Zagrebelsky Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 9 novembre 2000. Il direttore della cancelleria: Di Paola

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