Sez. 4, Sentenza n. 1800 del 09/10/1979 Ud. (dep. 08/02/1980) Rv. 144273 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA DA SINISTRI STRADALI - COLPA - IN GENERE - NORME DI COMPORTAMENTO - PRECEDENZA - PRECEDENZA DI FATTO - ERRORE SUL CALCOLO DELLA VELOCITA DEL VEICOLO FAVORITO - INESCUSABILITA - CONDIZIONE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA DA SINISTRI STRADALI - COLPA - IN GENERE - NORME DI COMPORTAMENTO - PRECEDENZA - PRECEDENZA DI FATTO - ERRORE SUL CALCOLO DELLA VELOCITA DEL VEICOLO FAVORITO - INESCUSABILITA - CONDIZIONE.*
In tema di reato colposo per violazione di norma sulla precedenza tra veicoli, l'errore sul calcolo della velocita del veicolo favorito e addebitabile al conducente cui spetti il dovere di cedere il passo il quale non puo invocare la precedenza di fatto se, per quell'errore, si verifichi la collisione sempre che la velocita eccessiva del veicolo favorito non abbia carattere di causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l'evento come, ad esempio, quando venga improvvisamente aumentata.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Strada art. 101, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 101, Cod. Strada art. 105, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 105
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)