Sez. 4, Sentenza n. 3857 del 08/11/1982 Ud. (dep. 28/04/1983) Rv. 158769 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ DA SINISTRI STRADALI - IN GENERE - NORME DI COMPORTAMENTO - PRECEDENZA - IN GENERE - PRECEDENZA DI FATTO - MANCATA CESSIONE DELLA PRECEDENZA - POSSIBILITÀ DI ATTRAVERSARE IL CROCEVIA SENZA PERICOLO DI COLLISIONE - PROVA - NECESSITÀ - VELOCITÀ ECCESSIVA DEL VEICOLO FAVORITO - ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ - CONDIZIONE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ DA SINISTRI STRADALI - IN GENERE - NORME DI COMPORTAMENTO - PRECEDENZA - IN GENERE - PRECEDENZA DI FATTO - MANCATA CESSIONE DELLA PRECEDENZA - POSSIBILITÀ DI ATTRAVERSARE IL CROCEVIA SENZA PERICOLO DI COLLISIONE - PROVA - NECESSITÀ - VELOCITÀ ECCESSIVA DEL VEICOLO FAVORITO - ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ - CONDIZIONE.*
In tema di precedenza, di cui all'art. 105 d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 sulla circolazione stradale, il conducente che invochi in suo favore la precedenza di fatto è tenuto a provare di essere giunto al crocevia con un vantaggio tale, rispetto al veicolo proveniente da destra, da potere effettuare l'attraversamento senza pericolo di collisione; nel caso si verifichi un incidente, la responsabilità è esclusa solo quando vi sia stata una imprevedibile accelerazione da parte del veicolo favorito. (V mass n 101258; (V mass n 104007; (V mass n 134275; (V mass n 144002; (V mass n 144273; (V mass n 146720).*
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 105, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 105
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)