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Sez. 2 - , Sentenza n. 9517 del 18/04/2018 (Rv. 648151 - 02)

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - VIGILANZA E CONTROLLO | Procedimento sanzionatorio amministrativo - Intermediazione finanziaria - Principi del giusto procedimento - Applicabilità - Limiti.
Stato
decisa il 2018-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648151-02

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - VIGILANZA E CONTROLLO

Nel procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative previste in tema di intermediazione finanziaria, il principio del contraddittorio deve modellarsi in concreto, in funzione dello stato in cui si trova la procedura al momento dell'acquisizione delle prove, senza implicare la necessità che esse siano assunte alla costante presenza della parte interessata, essendo sufficiente che l'autorità decidente ponga a base del provvedimento sanzionatorio il nucleo del fatto contestato, in tutte le circostanze concrete che valgano a caratterizzarlo e che siano rilevanti ai fini della pronuncia del provvedimento finale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 144 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)