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Sez. 2, Sentenza n. 27038 del 03/12/2013 (Rv. 628646 - 01)

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - VIGILANZA E CONTROLLO | Sanzioni previste dall'art. 144, d.lgs. n. 385 del 1993 - Procedimento sanzionatorio - Mancata audizione innanzi al direttorio della Banca d'Italia - Violazione del principio del contraddittorio - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2013-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628646-01

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - VIGILANZA E CONTROLLO

In tema di sanzioni amministrative previste dall'art. 144 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo di istituti bancari, il rispetto dei principi del contraddittorio e della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie, previsti dall'art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, non comporta la necessità che gli incolpati vengano ascoltati durante la discussione orale innanzi all'organo decidente (nella specie, direttorio della Banca d'Italia), essendo sufficiente che a quest'ultimo siano rimesse le difese scritte degli incolpati ed i verbali delle dichiarazioni rilasciate, quando gli stessi chiedano di essere sentiti personalmente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 144 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 145 CORTE COST., Legge 28/12/2005 num. 262 art. 24 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)