diritto.io

Sez. U - , Sentenza n. 27773 del 04/12/2020 (Rv. 659663 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI | Art. 36, commi 4 e 6, della l. n. 247 del 2012 - Termine breve per impugnare - Decorrenza - Dalla notifica a richiesta d’ufficio eseguita nei confronti dell’interessato personalmente - Fondamento - Difesa affidata ad altro professionista - Conseguenze.
Stato
decisa il 2020-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659663-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI

In tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, ai sensi dell'art. 36, commi 4 e 6, della l. n. 247 del 2012, in deroga al combinato disposto degli artt. 285 e 170 c.p.c., il termine di trenta giorni per impugnare la sentenza del CNF decorre dalla notifica della stessa a richiesta d'ufficio eseguita nei confronti dell'interessato personalmente, considerato che non ricorre qui la "ratio" della regola generale della necessità della notifica al difensore, in quanto il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare è un professionista il quale è in condizione di valutare autonomamente gli effetti della notifica della decisione, dovendosi, peraltro, eseguire la notificazione alla parte presso l'avvocato domiciliatario, secondo le regole ordinarie, e non direttamente alla parte, le volte in cui il professionista incolpato decida di non difendersi personalmente ma di farsi assistere da un altro avvocato, eleggendo domicilio presso il medesimo o presso un terzo avvocato.

Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 art. 36 com. 4, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 36 com. 6, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 170

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)