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Sez. U, Sentenza n. 22199 del 28/06/2026 (Rv. 678866-01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI | Ricorso per cassazione dell'avvocato contro la decisione del CNF - Disciplina ex artt. 36, comma 6, l. n. 247 del 2012 e 6, comma 4, d.l. n. 179 del 2012, come modif. dalla l. n. 70 del 2020 - Termine breve - Decorrenza - Dalla notifica eseguita all’indirizzo PEC dell’incolpato - Fondamento.
Stato
decisa il 2026-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678866-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI

Nel procedimento disciplinare forense, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione di cui all'art. 36, comma 6, l. n. 247 del 2012, la notificazione della sentenza del CNF deve essere eseguita, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, commi 4 e 5, l. n. 247 del 2012 e 16, comma 4, d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, all'indirizzo PEC dell'incolpato, atteso che quest'ultimo è il solo destinatario individuato dalla disciplina speciale, in deroga al regime ordinario di cui agli artt. 170 e 285 c.p.c., e che trattasi di soggetto obbligato per legge a munirsi di domicilio digitale, e ciò anche ove abbia eletto domicilio presso il suo difensore, trattandosi di circostanza che non può essere utilizzata né per trasferire sul domiciliatario la qualità di destinatario della notificazione, né per legittimare l'impiego di un recapito, ancorché digitale, ma pur sempre riferibile ad un soggetto diverso da quello individuato dalla legge.

Legge 31/12/2012 num. 247 art. 36 com. 4, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 36 com. 6, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 4 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Legge 25/06/2020 num. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)