diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1868 del 02/04/1979 (Rv. 398251 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE - RISPETTO DA PARTE DEL GIUDICE DEL PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA - INCENSURABILITA PER VIZIO DI MOTIVAZIONE DELLA STATUIZIONE SULLE SPESE.*
Stato
decisa il 1979-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398251-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE - RISPETTO DA PARTE DEL GIUDICE DEL PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA - INCENSURABILITA PER VIZIO DI MOTIVAZIONE DELLA STATUIZIONE SULLE SPESE.*

In tema di spese processuali non e configurabile il vizio di motivazione, ai sensi dell'art 360 n 5, cod proc civ, allorquando il giudice si sia uniformato al principio della soccombenza, poiche tale violazione sarebbe relativa a circostanze discrezionalmente valutabili e percio non costituenti punti decisivi idonei a determinare una decisione diversa da quella adottata. (Conf 1432/68, mass n 333078).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)