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Sez. 2, Sentenza n. 1432 del 10/05/1968 (Rv. 333078 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - INSUSSISTENZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1968-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333078-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - INSUSSISTENZA - LIMITI.*

In materia di spese processuali, essendo al giudice di merito vietato soltanto di porre le stesse esclusivamente a carico della parte vittoriosa, non e configurabile, ove sia stato rispettato il detto principio della soccombenza, la violazione dell'art. 360 n. 5 cod.proc.civ., in quanto tale violazione sarebbe relativa a circostanze discrezionalmente valutabili, e quindi non costituenti punti decisivi, idonei, cioe, a determinare una decisione diversa da quella adottata.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)