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Sez. 3, Sentenza n. 5194 del 25/05/1998 (Rv. 515787 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - PREMIO - MANCATO PAGAMENTO - SOSPENSIONE DEL CONTRATTO | Diversa disciplina prevista rispettivamente nel primo e nel secondo comma dell'art. 1901 cod. civ. - Concernente rispettivamente il mancato pagamento del premio o della prima "rata", ovvero dei "premi successivi" - Portata.
Stato
decisa il 1998-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515787-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - PREMIO - MANCATO PAGAMENTO - SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

In tema di sospensione dell'assicurazione la disciplina prevista nel primo e nel secondo comma dell'art. 1901 cod. civ., a seconda che il mancato pagamento dell'assicurato riguardi il premio o la prima rata di premio oppure i premi successivi, non mira a distinguere tra l'ipotesi dell'unicità del premio (contratto di assicurazione annuale) e quella della pluralità dei premi (contratto pluriennale), con conseguente esclusione dall'ambito di operatività della disciplina del secondo comma della norma citata nel caso in cui, pur essendo unico il premio, non venga pagata una rata di esso successiva alla prima, ma tende solo a contrapporre un inadempimento iniziale ad un inadempimento nel corso del rapporto assicurativo, riferibili, rispettivamente, alla stregua dell'espressa menzione, nel primo comma della norma citata, del premio e della prima rata di esso e della generica espressione "premi successivi" del secondo comma, al mancato pagamento dell'intero premio o della prima rata dello stesso ed al mancato pagamento tanto dei premi successivi al primo, quanto delle rate successive alla prima.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)