Sez. 3, Sentenza n. 5576 del 15/09/1983 (Rv. 430513 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - PREMIO - MANCATO PAGAMENTO - SOSPENSIONE DEL CONTRATTO - DIVERSA DISCIPLINA PREVISTA NEL PRIMO E NEL SECONDO COMMA DELL'ART. 1901 COD. CIV., CONCERNENTI RISPETTIVAMENTE IL MANCATO PAGAMENTO DA PARTE DELL'ASSICURATO DEL "PREMIO O DELLA PRIMA RATA DI PREMIO" OVVERO DEI "PREMI SUCCESSIVI" - ESPRESSIONE "PREMI SUCCESSIVI" - SIGNIFICATO.*
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - PREMIO - MANCATO PAGAMENTO - SOSPENSIONE DEL CONTRATTO - DIVERSA DISCIPLINA PREVISTA NEL PRIMO E NEL SECONDO COMMA DELL'ART. 1901 COD. CIV., CONCERNENTI RISPETTIVAMENTE IL MANCATO PAGAMENTO DA PARTE DELL'ASSICURATO DEL "PREMIO O DELLA PRIMA RATA DI PREMIO" OVVERO DEI "PREMI SUCCESSIVI" - ESPRESSIONE "PREMI SUCCESSIVI" - SIGNIFICATO.*
In tema di sospensione dell'Assicurazione, la disciplina prevista nel primo e nel secondo comma dell'art. 1901 cod. civ., a seconda che il mancato pagamento dell'assicurato riguardi "il premio o la prima rata di premio" oppure "i premi successivi", non mira a distinguere tra l'ipotesi dell'unicità del premio (contratto di Assicurazione annuale) e quella della pluralità dei premi (contratto pluriennale), con conseguente esclusione dall'ambito di operatività della disciplina del secondo comma della norma citata nel caso in cui, pur essendo unico il premio, non venga pagata una rata di esso successiva alla prima, ma tende solo a contrapporre un inadempimento iniziale ad un inadempimento nel corso del rapporto assicurativo, riferibili, rispettivamente, alla stregua dell'espressa menzione, nel primo comma della norma citata, del premio e della prima rata di esso e della generica espressione "premi successivi" del secondo comma, al mancato pagamento dell'intero premio o della prima rata dello stesso ed al mancato pagamento tanto dei premi successivi al primo, quanto delle rate successive alla prima. (V 4583/79, mass n 401096; (V 2832/72, mass n 360531 e 360533).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)