Sez. 5, Sentenza n. 10067 del 09/05/2014 (Rv. 630856 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - TRIBUTI - TASSA DI CIRCOLAZIONE | Riscossione - Termine di prescrizione triennale - Disciplina ex art. 3 del d.l. n. 2 del 1986 - Decorrenza - Individuazione del "dies a quo".
CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - TRIBUTI - TASSA DI CIRCOLAZIONE
La prescrizione triennale del credito erariale avente ad oggetto il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli inizia a decorrere non dalla scadenza del termine sancito per tale pagamento, ma dall'inizio dell'anno successivo, in virtù della previsione di cui all'art. 3 del d.l. 6 gennaio 1986, n. 2 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1986, n. 60), che non si è limitato a disporre in via generale l'allungamento del termine biennale originariamente previsto dalla previgente disciplina (art. 5, comma 31, del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53), ma ha inteso assicurare in ogni caso la riscossione, entro il nuovo termine di tre anni, della tassa di circolazione dovuta per il 1983 con applicazione retroattiva.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1983 num. 53 CORTE COST., Legge 07/03/1986 num. 60 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1982 num. 953 art. 5 com. 31 CORTE COST., Decreto Legge 06/01/1986 num. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)