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Sez. 3, Sentenza n. 11686 del 26/05/2014 (Rv. 630898 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA | Riunione di più cause - Evento interruttivo - Riassunzione del giudizio ad iniziativa di una sola parte - Idoneità ad escludere l'estinzione del processo nei confronti delle altre - Sussistenza - Condizioni - Costituzione in giudizio delle altre parti e riproposizione di tutte le domande già appartenenti alle cause riunite - Sufficienza.
Stato
decisa il 2014-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630898-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA

In caso di interruzione del processo in cui siano state riunite più cause, l'atto di riassunzione posto in essere da una sola delle parti ha l'effetto di impedire l'estinzione del giudizio anche con riguardo alle altre, qualora le stesse - destinatarie della notifica dell'atto di riassunzione - si siano costituite in giudizio ed abbiano riproposto tutte le domande, principali e riconvenzionali, già appartenenti alle cause riunite, senza che sia necessario che ciascuna di esse proceda formalmente ad un autonoma riassunzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)