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Sez. 1, Sentenza n. 15095 del 16/07/2005 (Rv. 582631 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA | Procedimento civile - Riunione e separazione di cause - Riunione per connessione di più cause scindibili - Evento interruttivo riguardante uno dei soggetti delle distinte vertenze - Effetti - Riassunzione mediante deposito del ricorso e notifica del decreto del giudice entro il termine all'uopo fissato - Nei confronti di alcuna delle parti - Effetti - Riassunzione dell'intero procedimento - Configurabilità - Integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti non destinatarie della notificazione - Necessità.
Stato
decisa il 2005-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582631-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA

La riunione di più cause in un unico processo comporta che la vicenda interruttiva, ancorché relativa solo alle parti di una delle cause riunite, opera rispetto all'intero procedimento e dunque per tutte le cause in esso confluite, per cui, non essendo ammissibile un'interruzione parziale, non è dato distinguere tra i vari rapporti dedotti in giudizio, al fine di escludere il fenomeno interruttivo per quelli cui risultino estranei i litiganti riguardo ai quali si sono verificati gli eventi che hanno dato causa all'interruzione; inoltre, poichè la riassunzione del processo non dà vita ad un nuovo ed autonomo processo, diverso rispetto a quello interrotto, l'inscindibilità determinata -quanto all'evento interruttivo- dalla riunione fa sì che, allo scopo di superare lo stato di quiescenza, è sufficiente che entro il termine di sei mesi dall'interruzione il ricorso in riassunzione sia depositato e notificato, entro il termine fissato dal giudice, anche ad una sola delle parti del processo, salva la necessità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti della parte alla quale non sia stata eseguita la succitata notificazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)