Sez. T, Sentenza n. 21153 del 22/06/2026 (Rv. 679188-01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | Provvedimenti di condanna al pagamento o alla restituzione di somme - Tassazione proporzionale - Limiti - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI
In tema di imposta di registro, i provvedimenti dell'autorità giudiziaria recanti la condanna al pagamento o alla restituzione di somme di denaro sono assoggettati a tassazione proporzionale, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b), della parte prima della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, a meno che a tale condanna non si accompagni l'annullamento o la declaratoria di nullità di un atto, applicandosi in tal caso l'imposta in misura fissa, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa suddetta, stante l'assenza di trasferimento di ricchezza che connota l'effetto restitutorio dell'indebito derivante dall'invalidità dell'atto. (Nella specie, la S.C., in relazione ad una sentenza di risoluzione contrattuale, ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto legittima l'applicazione della tassazione proporzionale sugli interessi accessori alla pronuncia di risoluzione ed al conseguente capo condannatorio).
Testo Unico 26/04/1986 num. 131 art. 40, Testo Unico 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 8 com. 1 lett. B), Testo Unico 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 8 com. 1 lett. E)
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)