Sez. T, Ordinanza n. 30706 del 21/11/2025 (Rv. 676892-01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | Provvedimenti di condanna al pagamento o alla restituzione di somme - Tassazione proporzionale - Limiti - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI
In tema di imposta di registro, i provvedimenti dell'autorità giudiziaria recanti la condanna al pagamento o alla restituzione di somme di denaro sono assoggettati a tassazione proporzionale ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b), della parte prima della tariffa allegata al TUR, a meno che a tale condanna non si accompagni l'annullamento o la declaratoria di nullità di un atto, applicandosi in tal caso l'imposta in misura fissa, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa suddetta, stante l'assenza di trasferimento di ricchezza che connota l'effetto restitutorio dell'indebito derivante dall'invalidità dell'atto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva applicato l'imposta di registro in misura fissa e non proporzionale con riguardo a una condanna alla restituzione di somme, corrisposte in esecuzione di un accordo di cessione di locazione finanziaria di cui il giudice aveva accertato l'inefficacia per mancato assenso di uno dei contraenti).
DPR 26/04/1986 num. 131 all. I art. 8 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)