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Sez. L, Sentenza n. 5577 del 16/10/1980 (Rv. 409436 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO - AGENTE DI COMMERCIO - CONTRATTO DI AGENZIA E DI RAPPRESENTANZA - A TEMPO DETERMINATO OD A TEMPO INDETERMINATO - CONFIGURABILITA RISPETTIVA - ACCERTAMENTO - CONTRATTI COLLETTIVI DI RIFERIMENTO - MANCATA ISCRIZIONE DELL'AGENTE ALL'ENASARCO - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI CONSEGUENTI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CONTRATTI COLLETTIVI DI RIFERIMENTO - FATTISPECIE IN TEMA DI RAPPORTO DI LAVORO CON UN CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE.*
Stato
decisa il 1980-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409436-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO - AGENTE DI COMMERCIO - CONTRATTO DI AGENZIA E DI RAPPRESENTANZA - A TEMPO DETERMINATO OD A TEMPO INDETERMINATO - CONFIGURABILITA RISPETTIVA - ACCERTAMENTO - CONTRATTI COLLETTIVI DI RIFERIMENTO - MANCATA ISCRIZIONE DELL'AGENTE ALL'ENASARCO - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI CONSEGUENTI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CONTRATTI COLLETTIVI DI RIFERIMENTO - FATTISPECIE IN TEMA DI RAPPORTO DI LAVORO CON UN CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE.*

Poiche l'accordo economico collettivo corporativo 30 giugno 1938 e l'accordo economico 20 giugno 1956, efficace erga omnes, regolano i rapporti fra gli agenti e i rappresentanti di commercio e le ditte industriali e commerciali, nonche le aziende cooperative e similari, mentre l'accordo economico collettivo 13 ottobre 1958, anch'esso efficace erga omnes, disciplina i rapporti, di Agenzia e rappresentanza commerciale con le aziende commerciali (con espresso richiamo oltre che alle norme di cui agli artt 1742 - 1752 cod civ alle norme contenute nell'accordo economico del 30 giugno 1956), il giudice del merito, allo scopo di accertare se un contratto di Agenzia e di rappresentanza debba essere considerato a tempo determinato o indeterminato e se l'agente abbia diritto al risarcimento dei danni per omessa iscrizione all'ENASARCO, deve individuare la normativa collettiva pertinente all'attivita espletata dal preponente, tenendo presente che i consorzi agrari provinciali (e la federazione italiana dei consorzi agrari) sono societa cooperative a responsabilita limitata in forza del decreto legislativo 7 maggio 1948 n 1255 (ratificato con legge 17 aprile 1956 n 561), con lo scopo di contribuire all'incremento ed al miglioramento della produzione agricola, nonche alle iniziative di carattere sociale e culturale nell'interesse degli agricoltori (art 2 d legge cit), agendo attraverso una struttura funzionale ed organizzativa del tutto autonoma e distinta dalle attivita espletate dai singoli soci e che possono esplicare attivita economiche con caratteristiche classificabili nell'uno o nell'altro tipo di impresa alla stregua della normativa vigente nella soggetta materia.*

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 30/06/1938 CORTE COST., Decreto Legge 07/05/1948 num. 1255 art. 1, Decreto Legge 07/05/1948 num. 1255 art. 2, Contr. Coll. 20/06/1956 CORTE COST., Legge 17/04/1956 num. 561 CORTE COST., Contr. Coll. 13/10/1958, DPR 26/12/1960 num. 1842 CORTE COST., DPR 16/01/1961 num. 145 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)