Sez. L, Sentenza n. 5381 del 05/11/1985 (Rv. 442617 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - INADEMPIMENTO DEL PREPONENTE AD OBBLIGHI DI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI IN FAVORE DELL'ENASARCO - CONSEGUENTE MINORE IMPORTO DELLA PENSIONE DI INVALIDITÀ RICONOSCIUTA ALL'AGENTE DI UN CONSORZIO AGRARIO - RISARCIMENTO DEL DANNO SUBITO DA QUEST'ULTIMO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - SINDACATO SULL'ACCERTAMENTO DELL'INVALIDITÀ DA PARTE DELL'ENASARCO E PREVEDIBILITÀ O NON DEL DANNO ANTERIORMENTE AL D.M. 10 SETTEMBRE 1962 - ESCLUSIONE - LIMITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - INADEMPIMENTO DEL PREPONENTE AD OBBLIGHI DI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI IN FAVORE DELL'ENASARCO - CONSEGUENTE MINORE IMPORTO DELLA PENSIONE DI INVALIDITÀ RICONOSCIUTA ALL'AGENTE DI UN CONSORZIO AGRARIO - RISARCIMENTO DEL DANNO SUBITO DA QUEST'ULTIMO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - SINDACATO SULL'ACCERTAMENTO DELL'INVALIDITÀ DA PARTE DELL'ENASARCO E PREVEDIBILITÀ O NON DEL DANNO ANTERIORMENTE AL D.M. 10 SETTEMBRE 1962 - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Nella controversia promossa dall'agente di un consorzio agrario provinciale, per dedurre, in relazione a periodo anteriore alla introduzione del trattamento pensionistico degli agenti di commercio di cui al d.m. 10 settembre 1962, l'inadempienza del preponente ad obblighi di versamenti contributivi in favore dell'ENASARCO, secondo le previsioni dell'accordo collettivo corporativo del 30 giugno 1938 e del successivo accordo collettivo del 13 ottobre 1958 esteso "erga omnes" con d.P.R. 26 dicembre 1960 n. 1842 (entrambi applicabili anche ai rapporti di Agenzia con i consorzi agrari), e per chiedere la condanna del consorzio medesimo al risarcimento del danno, consistente nel minor importo della pensione d'Invalidità riconosciutagli, rispetto a quella che gli sarebbe spettata ove non si fosse verificato quell'inadempimento, tale risarcimento deve essere accordato, sempreché sussista l'indicata minore entità del trattamento pensionistico (tenendo conto che la base contributiva va correlata alle "provvigioni massimali" di cui all'art. 6 della legge 2 febbraio 1973 n. 12, senza considerare l'eventuale maggiore ammontare delle provvigioni in effetti erogate), a prescindere da ogni possibilità di Sindacato sui provvedimenti resi dall'ENASARCO circa l'accertamento dello stato d'Invalidità dell'agente, ed altresì indipendentemente da ogni questione sulla non prevedibilità da parte del preponente del danno in epoca anteriore al citato decreto ministeriale del 1962, qualora risulti il carattere doloso del comportamento omissivo del preponente medesimo (nella specie, per l'apposizione al rapporto di clausole fittizie rivolte ad eludere gli obblighi contributivi) e non sia conseguentemente invocabile la limitazione del debito risarcitorio al solo danno prevedibile (art. 1225 cod. civ.). (V 619/85, mass n 438829; (V 4236/82, mass n 422207; (V 5577/80, mass n 409436).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1225, Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 2116 com. 1, Contr. Coll. 30/06/1938 CORTE COST., Contr. Coll. 13/10/1958, DPR 26/12/1960 num. 1842 CORTE COST., DM 10/09/1962, DPR 30/04/1968 num. 758 art. 15, Legge 02/02/1973 num. 12 art. 6, Legge 02/02/1973 num. 12 art. 12, Legge 02/02/1973 num. 12 art. 13, Legge 02/02/1973 num. 12 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)