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Sez. 2, Sentenza n. 9711 del 29/09/1998 (Rv. 519236 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Contestazioni relative alla consulenza tecnica di ufficio - Mosse in sede di ricorso per Cassazione - Ammissibilità - Condizioni - Riproposizione di contestazioni già sollevate dinanzi al giudice di merito - Necessità - Attestazione della tempestiva proposizione delle contestazioni contenuta in sentenza o nel ricorso introduttivo - Necessità.
Stato
decisa il 1998-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519236-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

Il principio secondo il quale, in sede di giudizio di legittimità, non possono essere prospettati temi nuovi di dibattito non tempestivamente affrontati nelle precedenti fasi trova applicazione anche con riferimento alle contestazioni mosse alle conclusioni del consulente tecnico (e, per esse, alla sentenza che le abbia recepite in sede di motivazione), con la conseguenza che dette contestazioni sono ammissibili in sede di ricorso per cassazione sempre che ne risulti la tempestiva proposizione dinanzi al giudice di merito, e che la tempestività di tale proposizione risulti, a sua volta, dalla sentenza impugnata o, in mancanza, da adeguata segnalazione contenuta nel ricorso, con specifica indicazione dell'atto del procedimento di merito in cui le contestazioni predette erano state formulate, onde consentire alla Suprema Corte di controllare, "ex actis", la veridicità dell'asserzione prima di esaminare nel merito la questione sottopostale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)