Sez. L, Sentenza n. 3113 del 03/03/2001 (Rv. 544386 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO | Incensurabilità in cassazione - Limiti - Pareri difformi dei consulenti tecnici - Deduzione per la prima volta di nuovi temi di dibattito in sede di legittimità - Inammissibilità - Scelta di una delle consulenze da parte del giudice del merito - Censurabilità per difetto di motivazione - Esclusione - Limiti.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO
Nel caso di difformi pareri di consulenti tecnici, in sede di legittimità non possono esser prospettati per la prima volta nuovi temi di dibattito non tempestivamente affrontati nella fase di merito, né può censurarsi per difetto di motivazione la scelta di una delle consulenze operata dal giudice in sede d'appello, laddove, in particolare, questi aderisca alla nuova relazione che, esaminate e discusse adeguatamente le specifiche censure mosse a quella espletata in primo grado, sia pervenuta a conclusioni opposte, senza formare oggetto di tempestiva confutazione in quella sede. (Fattispecie relativa al mancato ripristino di una pensione di invalidità revocata).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)