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Sez. 5, Sentenza n. 5075 del 12/03/2004 (Rv. 571046 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - IN GENERE (DELIMITAZIONE TERRITORIALE) | Territori del Mezzogiorno - IVA - Acquisti di beni - Detrazione maggiorata, ex art. 14, comma terzo, della legge n. 64 del 1986 - Applicabilità del beneficio, in relazione al termine quinquennale di operatività stabilito dalla Legge - Accertamento - Riferimento alla data di registrazione della fattura da parte del cedente - Necessità - Fondamento - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2004-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571046-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - IN GENERE (DELIMITAZIONE TERRITORIALE)

In tema di agevolazioni tributarie, l'art. 14, comma terzo, della legge 1 marzo 1986, n. 64, stabilisce che, per le imprese operanti nei territori del Mezzogiorno, le disposizioni relative alla riduzione dell'IVA di cui all'art. 18 della Legge 12 agosto 1977, n. 675 - che prevede, in determinati casi, una maggiorazione della detrazione dell'imposta, ex art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, pari al 6 per cento della base imponibile, per gli acquisti di beni - , si applicano per un quinquennio dalla data di entrata in vigore della legge medesima, cioè fino al 29 marzo 1991. Ad un tal riguardo, al fine di accertare la spettanza del beneficio in relazione al detto termine di operatività della disciplina agevolativa, occorre fare riferimento alla data di registrazione della fattura da parte del soggetto cedente, ex art. 23 del citato d.P.R. n. 633 del 1972, atteso che è con tale attività di documentazione che si fissano definitivamente, nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, tutti gli elementi - a quel momento solo predisposti - del rapporto giuridico tributario e si produce, quindi, l'effetto di vincolo al pagamento. Nè tale conclusione pone dubbi di legittimità costituzionale (per l'irragionevolezza del fatto che la spettanza del beneficio sarebbe rimessa ad un soggetto diverso dal beneficiario - cessionario del bene -), poiché nulla impedisce al cessionario di pretendere dal cedente, in sede contrattuale, che la registrazione della fattura avvenga entro il termine di efficacia della norma agevolativa.

Riferimenti normativi: Legge 01/03/1986 num. 64 art. 14 CORTE COST., Legge 12/08/1977 num. 675 art. 18, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 23, Costituzione art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)