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Sez. 5, Sentenza n. 12752 del 29/05/2006 (Rv. 590493 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Territori del Mezzogiorno - Cessioni di beni - Detrazione ex art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, maggiorata ex art. 18 della legge n. 675 del 1977 - Applicabilità per un quinquennio, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 64 del 1986 - Ulteriore maggiorazione ex art. 15, comma cinquantatreesimo, della legge n. 67 del 1988 - Condizioni.
Stato
decisa il 2006-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590493-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI

In tema di IVA, l'art. 18 della legge 12 agosto 1977, n. 675, nel prevedere una maggiorazione della detrazione contemplata in via generale dall'art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, istituisce una correlazione temporale tra l'ordinativo del bene e l'emissione della fattura, stabilendo che per poter fruire della maggior detrazione le fatture aventi ad oggetto la cessione di beni devono essere registrate nei dodici mesi successivi a partire dal mese successivo alla data di entrata in vigore della legge, e devono essere relative ad ordinativi emessi nello stesso periodo di tempo. Tale correlazione, volta ad evitare una deroga ai termini di fatturazione e registrazione stabiliti dal d.P.R. n. 633 del 1972 per le cessioni di beni, è stata mantenuta dall'art. 15, comma cinquantatreesimo, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che, relativamente ai territori indicati dall'art. 1 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, ha ulteriormente maggiorato la predetta detrazione, la cui applicabilità in relazione a tali territori, prevista dall'art. 14, comma terzo, della legge 1° marzo 1986, n. 64, è peraltro limitata ad un quinquennio dalla data di entrata in vigore di quest'ultima legge, e quindi al periodo compreso tra il 29 marzo 1986 ed il 29 marzo 1991: l'art. 15, comma cinquantatreesimo, cit. si è infatti limitato ad aumentare la misura della detrazione, lasciando immutate le altre condizioni richieste dalla legge n. 675 del 1977 e dal d.P.R. n. 633 del 1972.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 23, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 25, Legge 12/08/1977 num. 675 art. 18, Legge 01/03/1986 num. 64 art. 14 CORTE COST., Legge 11/03/1988 num. 67 art. 15 com. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)