Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 30 giugno 1966, causa 56/65
Epigrafe
Nel procedimento 56-65
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale rivolta alla Corte, a norma dell'articolo 177 del trattato C.E.E., dalla prima Sezione della Cour d'Appel di Parigi nella controversia dinanzi ad essa pendente tra la
SOCIÉTÉ TECHNIQUE MINIÈRE
(in prosieguo designata S.T.M.)
e
LA MASCHINENBAU ULM GMBH
(in prosieguo designata M.B.U.),
domanda diretta ad ottenere l'interpretazione :
1. Dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato C.E.E. e dei regolamenti di applicazione relativi;
2. Dell'articolo 85, paragrafo 2 dello stesso trattato;
LA CORTE
composta dai signori :
Ch. L. Hammes, presidente,
L. Delvaux, presidente di Sezione,
A.M. Donner, A. Trabucchi e R. Lecourt (relatore), giudici,
avvocato generale: K. Roemer,
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA › IN FATTO › I — Gli antefatti ed il procedimento
paragrafo 1
Con contratto 7 aprile 1961 l'S.T.M., società francese per la rappresentanza e la vendita di materiale per lavori pubblici, s'impegnava a ritirare dalla società tedesca M.B.U. 37 livellatrici nel periodo di due anni. Con lo stesso contratto la M.B.U. concedeva alla S.T.M. «il diritto esclusivo di vendita» per dette livellatrici «nel territorio francese».
paragrafo 2
Le parti convenivano che «la S.T.M. avrebbe potuto vendere macchine atte a fare concorrenza ai prodotti costituenti oggetto della prima clausola (relativa all'esclusiva) solo previo consenso della M.B.U.», mentre la S.T.M. s'impegnava «a garantire il buon funzionamento del servizio assistenza e a costituire un buon deposito di pezzi di ricambio». Si stipulava infine che «i diritti e le obbligazioni derivanti dal presente accordo potranno essere trasferiti a terzi da parte della S.T.M. solo previa autorizzazione scritta della M.B.U.»,
paragrafo 3
La Cour d'Appel di Parigi ha accertato che la S.T.M. non ha perso il diritto di riesportare i prodotti acquistati dalla M.B.U: in zone diverse da quelle di sua esclusiva. Inoltre ogni potenziale cliente francese può acquistare gli stessi prodotti in altri paesi del mercato comune.
paragrafo 4
Dopo la consegna di sei livellatrici pagate interamente con cambiali scadenti il 12 luglio 1962, con ordinanza 24 luglio 1962 emanata ad istanza della S.T.M. veniva disposto il sequestro conservativo di detti titoli e designato un perito onde stabilire «se le macchine fossero inadatte all'uso cui erano destinate ed invendibili in Francia».
paragrafo 5
La perizia accertava che le macchine erano conformi «alle caratteristiche dell'ordine» e «perfettamente vendibili sul mercato francese»; il Tribunal de commerce de la Seine, con sentenza 8 gennaio 1964 — su citazione della M.B.U. — respingeva due eccezioni d'irricevibilità (di cui una desunta dal trattato che istituisce la C.E.E.), opposte dalla S.T.M., e pronunciava la risoluzione del contratto per la parte non ancora adempiuta per colpa della S.T.M. che quindi era condannata alle spese.
paragrafo 6
In sede di appello, la S.T.M. chiedeva alla Cour d'Appel di Parigi di dichiarare la «nullità assoluta» del contratto per violazione dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato C.E.E. e, in subordine, di sospendere il procedimento fino a che la Corte di Giustizia delle Comunità europee, adita a norma dell'articolo 177 del trattato, non si fosse pronunziata sull'interpretazione di detto articolo e dei relativi regolamenti di esecuzione.
paragrafo 7
La M.B.U. eccepiva che la notifica alla Commissione C.E.E. non era obbligatoria per i contratti non disciplinati dall'articolo 85, paragrafo 1, e che solo un contratto di esclusiva che isolasse completamente il mercato poteva ricadere sotto detto articolo, mentre nella fattispecie la concorrenza in Francia continuava a sussistere grazie alle importazioni parallele ed al diritto della S.T.M. di riesportare le livellatrici di cui trattasi.
paragrafo 8
Con sentenza 7 luglio 1965 la Prima Sezione della Cour d'Appel di Parigi, sentite le conclusioni dell'avvocato generale Toubas, osserva anzitutto che è stata sollevata la questione del se, in forza dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato, del regolamento del Consiglio n. 17 e del regolamento della Commissione C.E.E. n. 153, ogni contratto d'esclusiva soggetto a notifica a norma di detti regolamenti debba considerarsi colpito ipso facto dal divieto sancito dall'articolo 85, paragrafo 1 sempreché non sia stato «riabilitato» a norma dell'articolo 85, paragrafo 3 dal regolamento n. 17.
paragrafo 9
Il giudice francese rileva in proposito che l'articolo 4 del regolamento n. 17 esclude che i contratti contemplati dall'articolo 85, paragrafo 1 possano fruire di decisioni da adottarsi in applicazione dell'articolo 85, n. 3 finché non sono stati notificati; mentre il regolamento n. 153 prevede una notifica semplificata per gli accordi di concessione esclusiva limitati a due imprese ed implicanti per un contraente l'impegno a fornire determinati prodotti esclusivamente all'altro che li rivende entro una parte determinata del territorio comunitario, oppure ad acquistare determinati prodotti destinati alla rivendita, solo dalla controparte.
paragrafo 10
La Cour d'Appel di Parigi osserva che le prescrizioni dei regolamenti n. 17 e 153 «pare non possano nulla aggiungere ai divieti sanciti dall'articolo 85, paragrafo 1 del trattato» e che l'articolo 1 del regolamento n. 19 attribuisce alla Commissione — lasciando impregiudicata l'applicazione del regolamento n. 17 — la facoltà di dichiarare mediante regolamento ed in conformità dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato che l'articolo 85, paragrafo 1 non è applicabile «a categorie di accordi quali quelli contemplati dal regolamento n. 153».
paragrafo 11
Dinanzi a tali testi «la cui portata è controversa», il giudice francese, ritenendo che «la norma risultante dal loro combinato disposto non è chiaramente individuabile», ha sottoposto a questa Corte la seguente questione pregiudiziale :
paragrafo 12
«1. Come si debbano interpretare il 1o paragrafo dell'articolo 85 del trattato di Roma ed i regolamenti emanati per la sua esecuzione nel caso di contratti non notificati che abbiano concesso un “diritto esclusivo di vendita” e nel far ciò
a) Non vietino al concessionario di riesportare negli altri mercati della C.E.E. le merci acquistate dal concedente;
b) Non obblighino il concedente a vietare ai suoi concessionari nei rimanenti stati del mercato comune di collocare i propri prodotti nella zona riservata al concessionario con cui è stato stipulato il contratto;
c) Non limitino il diritto dei rivenditori e dei consumatori residenti nel paese del concessionario a rifornirsi — mediante importazioni parallele — presso i concessionari o fornitori dei rimanenti paesi della Comunità;
d) Subordinino la facoltà del concessionario di distribuire macchine, che possono fare concorrenza alle merci costituenti oggetto del contratto di esclusiva, all'autorizzazione preventiva del concedente.»
paragrafo 13
Inoltre, ritenendo che debba interpretarsi e determinarsi la portata della nullità «di pieno diritto» sancita dall'articolo 85, n. 2 del trattato, la Cour d'Appel ha deferito alla Corte di Giustizia una seconda questione pregiudiziale del seguente tenore :
paragrafo 14
«2. Se la nullità contemplata dall'articolo 85, paragrafo 2, del trattato di Roma colpisca l'intero contratto contenente una clausola vietata dal 1o paragrafo dello stesso articolo, oppure detta nullità in determinati casi si limiti alla clausola vietata.»
paragrafo 15
La copia della sentenza 7 luglio 1965 della Cour d'Appel di Parigi è pervenuta al presidente della Corte di Giustizia il 19 novembre 1965.
paragrafo 16
A norma dell'articolo 20 del protocollo sullo statuto della Corte di Giustizia della C.E.E., le parti nella causa di merito e la Commissione C.E.E. hanno presentato osservazioni scritte.
paragrafo 17
La discussione orale si è svolta all'udienza del 2 marzo 1966.
paragrafo 18
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 23 marzo 1966.
SENTENZA › IN FATTO › II — Compendio delle osservazioni presentate a norma dell'articolo 20 dello statuto › A — Sulla competenza della Corte di Giustizia
paragrafo 1
Secondo la S.T.M., la competenza attribuita alla Corte di Giustizia dall'articolo 177 del trattato è limitata alla stretta interpretazione del diritto comunitario, restandone esclusa l'applicazione. Ove si consideri la forma in cui è stata posta dal giudice a quo la prima questione pregiudiziale, non si potrebbe fare a meno di rilevare che, sotto l'aspetto di un problema interpretativo, è stata sollevata una vera e propria questione di applicazione. L'interpretazione dell'articolo 85 e dei relativi regolamenti di applicazione in relazione ad un certo tipo di contratto di esclusiva e di un caso ben precisato si risolverebbe in sostanza in una richiesta di applicarli alla fattispecie.
paragrafo 2
Tenuto conto della situazione di fatto e della sentenza della Cour d'Appel di Parigi, e sulla scorta della giurisprudenza della sentenza 13-61, la Corte di Giustizia non potrebbe
paragrafo 3
«emanare una sentenza che constati la semplice possibilità di applicare una norma se non allorquando gli elementi del giudizio non le consentano di formarsi un convincimento assoluto»;
paragrafo 4
la S.T.M. ne conclude che la Corte, pronunciando tale sentenza esulerebbe dalla stretta interpretazione di sua competenza.
paragrafo 5
La Commissione ricorda che la Corte, in base alla sua giurisprudenza, non può applicare il trattato ad un caso concreto.
SENTENZA › IN FATTO › II — Compendio delle osservazioni presentate a norma dell'articolo 20 dello statuto › B — Sulla prima questione: interpretazione dell'articolo 85, paragrafo 1
paragrafo 1
La Commissione, nell'intento di individuare la portata dell'articolo 85 del trattato e del regolamento n. 17, sulla scorta degli elementi forniti dal giudice a quo, ritiene che in base a tali dati il contratto di cui trattasi è un contratto di concessione esclusiva intervenuto tra due imprese di due stati membri diversi. Questo tipo di convenzione implicherebbe l'obbligo per un'impresa di fornire determinati prodotti ad un unico concessionario operante in un altro stato membro, tenendo presente che la concessione esclusiva non è assoluta, in quanto concessionari estranei a detto stato possono in teoria esportare in esso gli stessi prodotti ed il concessionario può inoltre riesportare i prodotti che riceve dal concedente. Questo tipo di convenzione inoltre implicherebbe l'impegno a rifornirsi esclusivamente presso il concedente, salvo autorizzazione di questo, nonché delle clausole accessorie relative al magazzino, alla garanzia, ecc.
paragrafo 2
La Commissione sostiene che, in virtù dell'articolo 85 e del regolamento n. 17, il divieto di intese rispondenti a determinati criteri è pienamente applicabile a questo tipo di contratto (articolo 85, paragrafo 1) con possibilità di deroga (articolo 85, paragrafo 3). La violazione del divieto implica la nullità (articolo 85, paragrafo 2) con possibilità di penalità e di ammende (regolamento n. 17, articoli 15 e 16). Mentre l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 è di competenza esclusiva della Commissione, il paragrafo 1 può essere applicato sia dalla Commissione che dalle autorità nazionali finché la Commissione non ha iniziato una procedura (articolo 9 del regolamento n. 17). Fatta questa premessa e tenuto conto del tipo di contratto di cui trattasi, l'esame dell'articolo 85, paragrafo 1 dovrebbe accentrarsi su tre punti principali: la nozione di accordo tra imprese, il problema della concorrenza ed il problema del commercio fra stati membri.
paragrafo 3
La Commissione asserisce che il tipo di contratto di cui trattasi costituisce «un accordo tra imprese». L'articolo 85 non farebbe distinzioni tra intese verticali e intese orizzontali e nemmeno fra restrizioni alla concorrenza che hanno luogo tra i contraenti e restrizioni nei confronti di terzi.
paragrafo 4
Il tenore dell'articolo 85, paragrafo 1 dimostrerebbe che una restrizione della concorrenza esiste sia in caso di limitazione della libertà d'azione dei contraenti, sia in caso di pregiudizio alla posizione dei terzi sul mercato. D'altro canto, tale restrizione potrebbe manifestarsi a un qualsiasi stadio del processo economico, non escluse le varie fasi della distribuzione, il che implica che l'accordo può essere orizzontale o verticale. La restrizione della concorrenza non rimarrebbe comunque allo stadio di presupposto teorico, poiché la posizione delle parti contraenti o dei terzi sul mercato deve essere modificata sensibilmente, senza che tuttavia il criterio da usarsi sia quantitativo.
paragrafo 5
Sarebbe sufficiente che la restrizione sussistesse; il tipo di contratto di cui trattasi influirebbe sulla concorrenza nella fase della distribuzione. I commercianti e i consumatori potrebbero infatti rifornirsi solo presso il concessionario, che è l'unico a ricevere la merce direttamente dal produttore; d'altro lato, il concessionario non avrebbe facoltà di acquistare o vendere prodotti concorrenti. La restrizione della concorrenza sarebbe particolarmente sensibile nel caso di prodotti caratterizzati dalle loro particolarità. Il giudice nazionale sarebbe normalmente competente a pronunciarsi sulla rilevanza della restrizione della concorrenza.
paragrafo 6
La Commissione afferma che dal tenore dell'articolo 85, paragrafo 1 si desume che gli accordi che restringono la concorrenza; ma riguardano soltanto il commercio interno di uno stato o colpiscono il commercio fra uno stato membro ed uno stato terzo non sono colpiti dal divieto. L'espressione «che possano pregiudicare» dimostrerebbe che l'alterazione del commercio dev'essere rilevata direttamente nella pratica o essere ragionevolmente prevedibile e che l'influenza sul commercio deve essere di una certa entità.
paragrafo 7
Ciò non significherebbe che sia necessario accogliere un criterio quantitativo, una percentuale ad esempio, o una diminuzione negli scambi internazionali, giacché le norme del trattato che regolano la concorrenza non hanno il solo scopo di incrementare gli scambi ed il trattato, in più punti, pospone il volume degli scambi all'osservanza di determinate regole. Il sistema nel quale s'inserisce l'articolo 85, paragrafo 1 avrebbe lo scopo d'impedire che la concorrenza venga «falsata» oppure, come ha detto l'avvocato generale nella causa 13-61, che la restrizione della concorrenza «devii la corrente commerciale dal suo normale e naturale corso».
paragrafo 8
La Commissione ne conclude che il tipo di contratto di cui trattasi determina le condizioni in cui i prodotti del concedente sono importati da uno stato membro in un altro. Il commercio fra Stati membri avrebbe quindi un andamento diverso da quello che si avrebbe se non vi fossero restrizioni. Il giudice nazionale adito dovrebbe stabilire di volta in volta se gli ostacoli «siano di una certa entità». Una volta accertato che il tipo di contratto di cui trattasi provoca una sensibile restrizione della concorrenza che può ripercuotersi sul commercio interstatale, esso ricadrebbe sotto il divieto sancito dall'articolo 85, paragrafo 1. Poiché nella domanda rivolta dalla Cour d'Appel si precisa che non è stata fatta alcuna notifica alla Commissione, il regime particolare previsto dall'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento n. 17 non riguarderebbe il tipo di contratto di cui trattasi il quale di conseguenza sarebbe vietato.
paragrafo 9
La M.B.U. afferma che il contratto litigioso è intervenuto in un settore in cui esiste una vivacissima concorrenza tra prodotti similari; l'influenza sul mercato sarebbe di conseguenza molto limitata e l'assenza del divieto di esportare e riesportare consentirebbe inoltre forniture ed importazioni parallele. Sarebbe quindi evitato l'isolamento di settori del mercato comune, il che sarebbe conforme all'orientamento della Commissione in materia di attestazioni negative. Un tale contratto, non potendo pregiudicare gli scambi fra Stati né restringere o falsare il gioco della concorrenza, non sarebbe incompatibile col mercato comune, vale a dire con l'effettiva e completa fusione dei singoli mercati, e non implicherebbe quindi per le parti l'obbligo di notifica.
paragrafo 10
La M.B.U. sostiene che una decisione d'inapplicabilità dell'articolo 85, paragrafo 1, da adottarsi in base all'articolo 85, paragrafo 3, potrebbe venire emanata solo nell'ipotesi in cui un contratto ricada sotto il divieto dell'articolo 85, paragrafo 1. Le parti di un contratto del tipo di quello in esame non sarebbero tenute a notificarlo, ma potrebbero chiedere alla Commissione un'attestazione negativa onde garantirsi contro un'eventuale nullità. Fino a quando la Commissione non abbia istaurato una procedura, i giudici nazionali rimarrebbero competenti a giudicare della validità di un contratto del genere.
paragrafo 11
Un accordo di rappresentanza in esclusiva presupporrebbe impegni di acquisto e di vendita che avrebbero come contenuto, per il concedente la fornitura al solo concessionario nella zona determinata dal contratto e per il concessionario l'obbligo di chiedere l'autorizzazione del concedente prima di poter distribuire merci atte a fare la concorrenza a quelle costituenti oggetto del contratto. Questo sistema di rappresentanza esclusiva sarebbe abitualmente impiegato nel commercio internazionale per aprire nuovi mercati ai produttori e per consentire un'organizzazione razionale delle vendite. Sarebbe economicamente assurdo pretendere che un produttore limiti la propria attività alla fabbricazione ed attenda poi l'iniziativa della domanda. Specie per le imprese piccole e medie, che di regola non dispongono di risorse finanziarie sufficienti per organizzare direttamente la distribuzione sui mercati esteri, il sistema della concessione esclusiva sarebbe sovente l'unico modo per essere presenti in campo internazionale e adattarsi alle esigenze di un mercato più vasto.
paragrafo 12
Si farebbe sempre più strada la tesi secondo la quale gli accordi di rappresentanza esclusiva come quelli in esame sono perfettamente compatibili con le finalità generali del mercato comune, nonché con gli scopi particolari delle norme sulla concorrenza. Sarebbe invece controverso quale sia la via per raggiungere
paragrafo 13
lo scopo prefisso di comune accordo. Secondo la Commissione, i contratti di esclusiva quali quello in esame sarebbero presunti illeciti onde poterne fare poi oggetto di esenzione generale. Secondo il governo italiano, sarebbe opportuno escluderli dalla sfera di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1. Secondo
paragrafo 14
il governo federale tedesco, il divieto dell'articolo 85, paragrafo 1 sarebbe applicabile solo a determinate condizioni molto limitative. Sarebbe opportuno effettuare una scelta fra queste tre teorie sulla scorta dello studio dei due presupposti fondamentali per l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1.
paragrafo 15
Il primo presupposto (restrizione della concorrenza) dovrebbe essere vagliato prima sotto il profilo dell'impegno di vendita e poi sotto il profilo dell'impegno di acquisto.
paragrafo 16
Per quanto riguarda la concessione del diritto esclusivo di vendita, secondo l'atteggiamento fin qui assunto dalla Commissione, essa rappresenterebbe già in linea di massima una restrizione della concorrenza a norma dell'articolo 85, paragrafo 1, anche ove non sia rafforzata da un'altra garanzia che prende forma di divieto d'esportazione. Questo atteggiamento sarebbe in antitesi con lo scopo della rappresentanza esclusiva e sarebbe quindi erroneo nella sua concezione economica iniziale.
paragrafo 17
Sarebbe infatti innegabile che scopo della rappresentanza esclusiva è quello di aprire al produttore nuovi sbocchi sui mercati esteri, nel modo più efficace possibile malgrado la presenza di concorrenti. Un accordo di rappresentanza esclusiva non avrebbe quindi lo scopo di restringere la concorrenza, ma servirebbe anzi ad accrescerla aumentando l'offerta di merci sul mercato di cui trattasi. Il sistema di rappresentanza esclusiva favorirebbe quindi la concorrenza, e ne aumenterebbe l'intensità.
paragrafo 18
La concessione del diritto esclusivo di vendita non potrebbe avere l'effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza.
paragrafo 19
In primo luogo il divieto dell'articolo 85, paragrafo 1 non servirebbe a tutelare la libertà d'azione individuale degli imprenditori, ma avrebbe lo scopo di conservare il gioco della concorrenza sul piano internazionale, nell'interesse di un regime economico fondato sulla nozione di mercato. Se non vi fossero gli accordi di esclusiva, i prodotti di un fabbricante potrebbero essere acquistati solo presso di lui che sarebbe quindi il solo venditore.
paragrafo 20
Ora, gli accordi fan sì che il rappresentante esclusivo subentri al produttore nella fase distributiva come unico venditore dei prodotti contemplati dal contratto. Sarebbe così dimostrato che il contratto di esclusiva, mentre muta la persona del venditore, non muta la sua funzione, e non altera il mercato riducendo l'offerta; l'articolo 85, paragrafo 1 non sarebbe quindi applicabile alla concessione esclusiva di vendita.
paragrafo 21
In secondo luogo, in contrasto con l'affermazione della Commissione secondo la quale la concorrenza avrebbe particolare importanza allo stadio del commercio, il rappresentante esclusivo non sarebbe commercialmente parlando allo stesso livello del grossista o del dettagliante, giacché avrebbe nei loro confronti la funzione di fornitore che approvvigiona i successivi stadi commerciali alla stessa stregua del produttore.
paragrafo 22
In terzo luogo, l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1 ad accordi di rappresentanza esclusiva come quello di cui trattasi darebbe preoccupanti risultati sotto il profilo della politica giuridica e sancirebbe una disparità di trattamento nei confronti delle varie forme di rappresentanza esclusiva a seconda che la rappresentanza venga esercitata da un dipendente del produttore, da un agente o intermediario, da un rappresentante esclusivo, da un commissionario, oppure da un commerciante in proprio. In una comunicazione del 24 dicembre 1962 la Commissione avrebbe riconosciuto l'inapplicabilità dell'articolo 85, paragrafo 1 ai contratti di rappresentanza esclusiva stipulati con rappresentanti e commissionari. Le ragioni addotte in tale occasione potrebbero applicarsi anche ai commercianti in proprio. Poiché i fini economici e gli effetti sulla concorrenza sono identici, sarebbe ingiustificato applicare in modo discriminatorio il diritto in materia di intese, con la conseguenza — non dettata da serie ragioni economiche — che i contratti privati verrebbero modificati all'unico scopo di evitare le conseguenze del divieto; ne risulterebbero così favorite le grandi imprese, in grado d'integrare il loro sistema di vendita.
paragrafo 23
In quarto luogo, se la Corte disattendesse questi argomenti, bisognerebbe ancora esaminare in subordine in quali casi si possa applicare ad accordi di rappresentanza esclusiva il divieto dell'articolo 85, paragrafo 1; si dovrebbe allora prendere in considerazione il mercato di tutti i prodotti similari. Accordi analoghi al contratto litigioso sarebbero esclusi dalla sfera di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1 ove si verifichi un'effettiva concorrenza sul piano orizzontale. Ad esempio, nel settore dei macchinari che costituiscono oggetto del contratto di cui trattasi, le vendite della M.B.U. rappresenterebbero meno dell'1 % del totale assorbito sul mercato francese ed il 3 o 4 % sul mercato tedesco.
paragrafo 24
Per quanto riguarda il secondo criterio della restrizione della concorrenza, vale a dire l'impegno d'acquisto del rappresentante esclusivo, (punto 1 d) della questione), la M.B.U. sostiene che esso costituisce la contropartita indispensabile, dal punto di vista economico, della concessione del diritto di rappresentanza esclusiva. Il produttore potrebbe concedere il diritto esclusivo di vendita solo se il beneficiario garantisce di promuovere efficacemente i suoi interessi e di sostituirsi ad una organizzazione di vendita diretta; il che costituirebbe un'auspicabile divisione del lavoro tra produttore e distributore. L'atteggiamento della Commissione su questo argomento, quale si desume dalla sua decisione riguardante la «Maison Jallatte», non sarebbe soddisfacente, in quanto essa sconfina dalla sfera giuridica e trascura l'unico elemento decisivo, vale a dire la determinazione del se la concorrenza sul mercato — e non la penetrazione — sia impedita, ristretta o falsata. La Commissione non terrebbe conto del fatto che il rappresentante esclusivo è collocato allo stesso stadio commerciale degli altri produttori, per quanto riguarda la distribuzione dei prodotti contemplati dal contratto, e non è quindi possibile una restrizione della concorrenza al livello dei produttori. Infine, se l'interpretazione dell'articolo 85, paragrafo 1 richiede che venga risolta la questione del se un'intesa renda più difficile l'accesso al mercato ai concorrenti, si dovrebbe ammettere che qualsiasi contratto d'acquisto potrebbe ricadere sotto il divieto, giacché esso riduce le possibilità di vendita dei concorrenti, specie nel caso di contratti a lungo termine o per grandi partite di merce. Per quanto riguarda il secondo presupposto per l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, la M.B.U. sostiene che gli accordi di rappresentanza esclusiva non possono pregiudicare il commercio fra Stati membri più di quanto non restringano la concorrenza; sarebbe infatti sufficiente ricordare gli scopi specifici del sistema, esposti a proposito del primo presupposto del divieto. Sul punto se sia sufficiente alla Commissione, ai fini dell'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, l'accertare che un ostacolo alla concorrenza si risolve in una deviazione delle correnti commerciali internazionali dovuta solo ed esclusivamente a tale causa, ed esercita quindi un influsso rilevante sulle condizioni di mercato, i testi tedesco, olandese e italiano del trattato dissiperebbero ogni possibile dubbio.
paragrafo 25
Il divieto intenderebbe in effetti colpire solo le conseguenze nocive sul commercio fra Stati membri; questa interpretazione sarebbe confermata dal senso e dallo scopo del trattato, in particolare dal suo articolo 2.
paragrafo 26
L'interpretazione della Commissione darebbe un risultato illogico, poiché dimostrerebbe in pratica l'identità dei due presupposti dell'articolo 85, paragrafo 1.
paragrafo 27
Gli accordi di rappresentanza esclusiva (come quello in esame), avendo lo scopo di rendere possibili intensi scambi internazionali relativamente ai prodotti che essi contemplano, e permettendo all'esclusivista di vendere detti prodotti al di fuori del territorio previsto nel contratto, non potrebbero danneggiare il commercio tra Stati membri. Par tutte queste ragioni, la M.B.U. conclude che il divieto sancito dall'articolo 85, paragrafo 1 è inapplicabile a un contratto del genere di quello di cui trattasi.
paragrafo 28
La S.T.M. ricorda anzitutto la natura e il contenuto dei contratti di esclusiva del genere di quello in esame. Il loro scopo sarebbe quello di organizzare reti di distribuzione su un determinato mercato, onde approvvigionarlo, eliminando la concorrenza e garantendo un margine di utile. Tali accordi rappresenterebbero, ai vari stadi del processo distributivo, monopoli di vendita a favore dei loro beneficiari entro i confini della zona loro riservata. La costituzione di tali monopoli d'indole economica rappresenterebbe la ragion d'essere del contratto di concessione esclusiva e della stessa nozione di esclusiva. L'obbligo di rispettare tali monopoli, consacrato dagli usi commerciali, incomberebbe implicitamente ai contraenti che dovrebbero impegnarsi reciprocamente a garantirli, astenendosi dal fare tutto ciò che possa pregiudicare la loro esistenza. Quando un mercato è geograficamente suddiviso in concessioni territoriali, ciascun concessionario è tenuto a rispettare i confini prestabiliti per non ledere, con eventuali esportazioni, il diritto di esclusiva dei concessionari vicini.
paragrafo 29
D'altro lato il concedente comune di una rete di concessioni sarebbe tenuto a garantire a ciascun concessionario l'efficace tutela dell'esclusiva, astenendosi dalle vendite dirette e impedendo gli sconfinamenti dei diversi concessionari. Il divieto di riesportare ed il rifiuto di ammettere importazioni parallele sarebbero i presupposti essenziali della concessione in esclusiva e, anche senza stipulazione espressa, s'imporrebbero alle parti. Questa sarebbe la norma per qualsiasi accordo di esclusiva degno di questo nome; le eventuali deroghe dovrebbero essere chiaramente indicate. Sarebbe opportuno accertare ch'esse siano effettivamente rispettate e non vengano eluse mediante intese tacite. Sarebbe inoltre necessario controllare se le importazioni parallele abbiano realmente un'influenza sulla libertà di commercio e sui prezzi nonostante le spese di trasporto e i dazi doganali. In definitiva non è l'interpretazione giuridica delle clausole di un contratto di esclusiva o degli argomenti che non vi sono trattati quello che può garantire che detto contratto, nella sua esecuzione, non pregiudica il commercio tra stati membri, non restringe il libero gioco della concorrenza o non danneggia l'unità economica del mercato europeo. Si tratterebbe quindi di semplici questioni di fatto che devono essere controllate di volta in volta.
paragrafo 30
Questa sarebbe stata la linea seguita dalla Commissione nelle decisioni adottate per applicare l'articolo 85 e nel regolamento 153. Per l'applicazione di quest'ultimo, non sarebbe sufficiente che il contratto di esclusiva non contenga divieti espressi, ma occorrerebbe altresì una dichiarazione scritta delle parti da cui risulti che non è stata concordata alcuna concessione esclusiva reciproca per la distribuzione dei prodotti concorrenti fabbricati dal concedente e dal concessionario.
paragrafo 31
Questa condizione non figurerebbe nemmeno nel contratto in esame quale è stato astrattamente descritto dal giudice proponente, di guisa che, anche se il contratto corrispondesse alla descrizione, non sarebbe certo ch'esso possa fruire delle disposizioni del regolamento n. 153.
paragrafo 32
La S.T.M. aggiunge che il giudice a quo avrebbe ricondotto il contratto litigioso a una specie di contratto tipo, interpretando soggettivamente il silenzio delle parti; prova ne sarebbe la forma puramente negativa con cui vengono descritte le caratteristiche del contratto tipo. La descrizione non terrebbe alcun conto delle obbligazioni implicite consacrate dagli usi commerciali. Attribuendo al contratto d'esclusiva conseguenze che non sempre ne scaturiscono automaticamente e che sarebbero anzi contrarie alla sua natura, il giudice francese ne avrebbe «snaturato il senso e la portata».
paragrafo 33
Poste queste premesse, la S.T.M. chiede che si risponda «alla vera questione» che a suo parere deve interessare il giudice francese e che è implicitamente contenuta nella domanda d'interpretazione. Si tratterebbe di stabilire se il giudice nazionale (adito a norma dell'articolo 9 del regolamento n. 17, onde ottenere una statuizione sull'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato) sia competente a pronunciarsi sulla validità di un accordo di esclusiva che non contenga espressamente i divieti elencati nella domanda pregiudiziale, oppure tale accordo possa essere dichiarato valido solo in base all'articolo 85, paragrafo 3, la cui applicazione spetta esclusivamente alla Commissione C.E.E. Nel secondo caso, qualora l'accordo non sia stato notificato a norma dei regolamenti, il giudice nazionale sarebbe tenuto ad applicare le sanzioni previste dalle norme vigenti. Non avendo la Cour d'Appel di Parigi sollevato alcuna eccezione circa la legittimità dei regolamenti di applicazione, si dovrebbe soltanto interpretare l'articolo 9 del regolamento n. 17.
paragrafo 34
Ne conseguirebbe che i tribunali nazionali hanno unicamente la facoltà di emanare decisioni con valore di attestazioni negative a norma dell'articolo 2 di detto regolamento, ma devono astenersi da ogni decisione che abbia indole di dichiarazione di inapplicabilità a norma dell'articolo 5. Il criterio da applicare onde stabilire quali accordi possano beneficiare di attestazione negativa, dovrebbe essere unicamente «oggettivo e aprioristico» onde consentire alle parti di determinare la loro condotta in modo non equivoco. Tutti gli accordi contemplati dall'articolo 85, paragrafo 1 si dovrebbero presumere vietati finché non siano stati esentati, previa notifica. Sarebbero contemplati tutti gli accordi che, a qualunque stadio ed anche in misura minima, producano uno degli effetti indicati da detto articolo.
paragrafo 35
Potrebbero fruire dell'attestazione negativa solo gli accordi che non producano ad alcuno stadio alcuno di detti effetti. Nonostante gl'inconvenienti dell'obbligo di notificare anche gli accordi che possono ottenere l'attestazione negativa, questa interpretazione è l'unica che consenta un criterio oggettivo ed un controllo efficace. Alla luce della sentenza 13-61 si dovrebbe dunque ammettere che, per escludere che gli accordi d'esclusiva possano essere dispensati dalla notifica «uti singuli», è sufficiente ch'essi siano contemplati «in specie» dall'articolo 85, paragrafo 1. Nulla muterebbe anche se un esame particolareggiato giustificasse la dispensa, proprio in quanto tale esame indispensabile presuppone che venga applicato l'articolo 85, paragrafo 3. L'analisi degli effetti degli accordi di esclusiva rivelerebbe che, nella maggior parte dei casi, essi rientrano nella sfera di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1. Ciò troverebbe conferma nella giurisprudenza della Corte in fatto d'intese e nel regolamento n. 153, la cui validità è indiscussa.
paragrafo 36
Questo regolamento istituirebbe una procedura di notifica semplificata per gli accordi di esclusiva che presentano i requisiti cui il giudice francese fa riferimento nella sua questione. Fra tali requisiti figura anche l'autorizzazione preventiva del concedente alla vendita da parte del concessionario di macchine che possano fare concorrenza alle merci oggetto della concessione. Questa autorizzazione limiterebbe la libertà di commercio e di concorrenza, giustificando l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1. Posto che gli organi comunitari, mediante regolamenti che hanno efficacia esecutiva in tutti gli Stati membri, hanno stabilito di vagliare direttamente gli accordi di esclusiva, non sarebbe auspicabile che, attraverso la loro competenza ad applicare l'articolo 85, paragrafo 1, i giudici nazionali abbiano il potere di opporsi, con le loro decisioni, alle procedure che detti organi instaurano e di violare i loro regolamenti, eludendo le sanzioni ivi previste.
SENTENZA › IN FATTO › II — Compendio delle osservazioni presentate a norma dell'articolo 20 dello statuto › C — Sulla seconda questione: interpretazione dell' articolo 85, paragrafo 2
paragrafo 1
Secondo la Commissione, la nullità di pieno diritto prevista dall'articolo 85, paragrafo 1 implica la sola necessità di far riferimento al termine «accordi». Richiamandosi alla dottrina, essa afferma che il termine «accordi» non comprende soltanto le clausole che restringono la concorrenza e pregiudicano il commercio fra Stati membri, ma anche «altre stipulazioni che non hanno importanza sotto il profilo della concorrenza». Questa interpretazione sarebbe corroborata dall'impiego del termine «accordo» nel regolamento n. 19-65 del Consiglio; dalla terminologia usata dalle parti; dall'avvocato generale; dalla Cour d'Appel di Parigi, nel caso concreto; dalla pratica delle notifiche; dalla prassi della Commissione e dalla giurisprudenza della Corte (sentenza 66-63).
paragrafo 2
Da questa interpretazione si desumerebbe che di regola sono vietati gli stessi contratti «allorché essi presentano, sia nel loro complesso, sia in alcune loro disposizioni, i requisiti contemplati dall'articolo 85, paragrafo 1. L'articolo 85, paragrafo 2, nel determinare le conseguenze di diritto privato degli accordi vietati, intenderebbe evitare una pluralità di soluzioni in funzione dei vari concetti di nullità «più o meno assoluta» nei singoli diritti nazionali. «La nullità sancita dall'articolo 85, paragrafo 2 rappresenterebbe un concetto comunitario». Posto che l'articolo 85, paragrafo 1 non stabilisce che la nullità debba essere disciplinata dalle stesse norme che regolano l'applicazione del divieto, sarebbe opportuno, onde determinare la portata della sanzione di diritto privato comminata al paragrafo 2, far riferimento agli scopi delle norme sulla concorrenza, fondandosi su di una interpretazione ispirata alla finalità del diritto comunitario. Onde perseguire detta finalità ed assicurare il rispetto dei paragrafi 1 e 3 dell'articolo 85, non sarebbe necessario che il diritto privato dichiari nulle le parti del contratto che non contrastano con detto articolo; spetterebbe al diritto nazionale applicabile di stabilire ciò che può sussistere.
paragrafo 3
Il diritto comunitario non ne risentirebbe affatto poiché «una volta decretata la nullità — secondo il diritto comunitario — degli accordi che impediscono il buon funzionamento del mercato comune, è del tutto logico che spetti ai diritti nazionali stabilire la sorte delle restanti parti del contratto». Vi sarebbe poi una certa uniformità tra i vari ordinamenti nazionali circa la sorte di questa «rimanenza». Infine, il regime della nullità della parte di contratto che viola le norme comunitarie avrebbe carattere comunitario, il che è essenziale. In sostanza, la Commissione propone che «nel caso di un contratto contenente una clausola in contrasto con l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato C.E.E., la nullità assoluta contemplata al paragrafo 2 dello stesso articolo colpisca ipso jure tale clausola», ma «la validità delle restanti disposizioni sia determinata in base alle norme giuridiche nazionali applicabili alla fattispecie».
paragrafo 4
La M.B.U. ricorda di aver sostenuto dinanzi al giudice francese che al contratto litigioso è inapplicabile l'articolo 85, paragrafi 1 e 2 e che inoltre la Cour d'Appel di Parigi, se ha domandato alla Corte di Giustizia delle Comunità europee di precisare la portata dell'articolo 85, paragrafo 2, non ha potuto chiederle di applicario. In subordine la società tedesca assume che la nullità non potrebbe comunque colpire che la clausola del contratto relativa alla convenzione d'esclusiva. La giurisprudenza francese relativa all'articolo 1172 del codice civile affermerebbe che la nullità di una clausola di un contratto non implica la nullità di questo, a meno che essa non sia stata determinante per il consenso delle parti.
paragrafo 5
Spetterebbe quindi alla Corte di Giustizia di decidere, non già se la clausola litigiosa sia secondaria o essenziale, ma se essa sia incompatibile col mercato comune.
paragrafo 6
La M.B.U. precisa che l'eventuale nullità potrebbe essere disciplinata non solo dall'ordinamento giuridico nazionale, ma eventualmente anche dallo stesso ordinamento comunitario. In quest'ultima ipotesi, sarebbe necessario fare ricorso ai principi giuridici comuni agli Stati membri, la cui legislazione e la giurisprudenza dei quali ammettono la conservazione dei contratti qualora ciò sia conforme alla presumibile volontà delle parti ovvero propizio alla tutela oggettiva degli interessi in gioco. La constatazione da parte della Corte dell'esistenza di questi principi giuridici uniformi vincolerebbe i giudici nazionali. L'accordo che ha dato origine alla domanda pregiudiziale potrebbe quindi trasformarsi in un contratto di compra-vendita non esclusivo.
paragrafo 7
La S.T.M. afferma che, mancando la notifica, il contratto, visti gli articoli 5 e 6 del regolamento n. 17, dovrebbe essere considerato vietato dall'articolo 85, paragrafo 1, e quindi colpito dalla nullità sancita dall'articolo 85, paragrafo 2. La sentenza 13-61 sarebbe conforme a questo atteggiamento. Il contratto dovrebbe quindi essere dichiarato nullo con effetto dal 13 marzo 1962.
paragrafo 8
Secondo la S.T.M., il testo dell'articolo 85, paragrafo 2 è chiaro e preciso; l'accordo sarebbe interamente colpito da nullità, essendo impossibile limitare gli effetti di tale sanzione. Ci si potrebbe del resto chiedere cosa rimanga di un contratto d'esclusiva, una volta che le clausole relative al suo oggetto siano divenute prive d'effetto. La S.T.M. rileva infine che, in via generale, il problema del se l'illiceità di una clausola implichi o meno la nullità dell'intero contratto, a seconda che essa sia essenziale e determinante o meno, dipenderebbe dall'intenzione delle parti, la cui valutazione spetterebbe unicamente al giudice competente per l'applicazione del contratto.
SENTENZA › IN DIRITTO
paragrafo 1
Con sentenza 7 luglio 1965, trasmessa alla Corte di Giustizia delle Comunità europee il 19 novembre successivo, la Prima Sezione della Cour d'Appel di Parigi ha sottoposto al giudice comunitario, a norma dell'articolo 177 del trattato C.E.E., delle questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'articolo 85 del trattato.
paragrafo 2
Le questioni sono le seguenti :
paragrafo 3
«1. Come si debbano interpretare il 1o paragrafo dell'articolo 85 del trattato di Roma ed i regolamenti emanati per la sua esecuzione, nel caso di contratti non notificati che abbiano concesso un “diritto esclusivo di vendita” e nel far ciò
a) Non vietino al concessionario di riesportare negli altri mercati della C.E.E. le merci acquistate dal concedente;
b) Non obblighino il concedente a vietare, ai suoi concessionari nei rimanenti Stati del mercato comune, di collocare i propri prodotti nella zona riservata al concessionario con cui è stato stipulato il contratto;
c) Non limitino il diritto dei rivenditori e dei consumatori residenti nel paese del concessionario a rifornirsi — mediante importazioni parallele — presso i concessionari o fornitori dei rimanenti paesi della Comunità;
d) Subordinano la facoltà del concessionario di distribuire macchine, che possono fare concorrenza alle merci costituenti oggetto del contratto di esclusiva, all'autorizzazione preventiva del concedente.
2. Se la nullità contemplata dall'articolo 85, paragrafo 2, del trattato di Roma colpisca l'intero contratto contenente una clausola vietata dal 1o paragrafo dello stesso articolo, oppure detta nullità in determinati casi si limiti alla clausola vietata.»
SENTENZA › IN DIRITTO › Sulla competenza della Corte di Giustizia
paragrafo 1
La Société technique minière, parte nel giudizio di merito, si duole che il giudice francese abbia sottoposto alla Corte di Giustizia, sotto l'apparenza di una domanda d'interpretazione, veri e propri problemi d'applicazione, di esclusiva competenza dei giudici nazionali.
paragrafo 2
A norma dell'articolo 177 del trattato, la Corte di Giustizia è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale, sull'interpretazione e sulla validità dei testi comunitari. Ai sensi dello stesso articolo, ogni giudice di uno Stato membro può adire la Corte «qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto». La Corte non può quindi sindacare i motivi per cui il giudice nazionale ha ritenuto necessario proporle una domanda di pronuncia pregiudiziale. Incompetente a pronunciarsi sull'applicazione del trattato ad un caso di specie, la Corte può desumere dagli elementi della controversia soltanto le questioni relative all'interpretazione o alla validità, che. rientrano nella sua competenza. D'altro canto, la necessità d'interpretare correttamente i testi litigiosi giustifica l'esposizione, da parte del giudice nazionale, dell'ambito giuridico entro il quale va collocata l'interpretazione richiesta. La Corte può quindi trarre dall'esposizione della Cour d'Appel di Parigi i particolari necessari per la comprensione delle questioni deferitele e per l'elaborazione di una soluzione adeguata.
SENTENZA › IN DIRITTO › Sulla competenza della Corte di Giustizia › Sulla prima questione, riguardante l'interpretazione dell'articolo 85, paragrafo 1
paragrafo 1
La Corte deve interpretare l'articolo 85, paragrafo 1, relativamente a «contratti non notificati che abbiano concesso», a determinate condizioni, «un diritto esclusivo di vendita».
SENTENZA › IN DIRITTO › Sulla competenza della Corte di Giustizia › Sulla prima questione, riguardante l'interpretazione dell'articolo 85, paragrafo 1 › Sull'omessa notifica
paragrafo 1
Per essere vietato in quanto incompatibile col Mercato comune ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato, un accordo tra imprese deve presentare varie caratteristiche che dipendono, non tanto dalla sua natura giuridica, quanto dalla sua incidenza sul «commercio tra Stati membri» e sul «gioco della concorrenza». Detta disposizione, che considera le ripercussioni dell'accordo sotto due aspetti dipendenti da una valutazione economica, non può quindi essere interpretata come diretta contro determinate categorie giuridiche di accordi. Il contratto con cui un produttore incarica un distributore unico di vendere i suoi prodotti in una zona determinata, non può quindi ricadere automaticamente sotto il divieto dell'articolo 85, paragrafo 1.
paragrafo 2
Per contro, un simile contratto può presentare le caratteristiche previste da detto articolo in ragione di una particolare situazione di fatto o del rigore delle clausole che tutelano l'esclusiva. Poiché i regolamenti 17-62 e 153-62 nulla hanno potuto aggiungere ai divieti sanciti dall'articolo 85, paragrafo 1, l'omessa notifica alla Commissione, contemplata da detti regolamenti, non può implicare la proibizione ipso jure di un accordo, ma può soltanto avere conseguenze agli effetti della deroga di cui all'articolo 85, paragrafo 3, qualora risulti ch'esso è colpito dal divieto dell'articolo 85, paragrafo 1. Un tale accordo deve considerarsi proibito solo se, tenuto conto delle circostanze, ricorrano i presupposti della proibizione stessa, quali sono enunciati dall'articolo 85, paragrafo 1.
SENTENZA › IN DIRITTO › Sulla competenza della Corte di Giustizia › Sulla prima questione, riguardante l'interpretazione dell'articolo 85, paragrafo 1 › La necessità di un accordo «tra imprese»
paragrafo 1
Perché sia colpito dal divieto, l'accordo dev'essere intervenuto fra imprese. Detta disposizione non fa alcuna distinzione a seconda che i contraenti operino allo stesso stadio (accordi cosiddetti «orizzontali») o a stadi diversi (accordi cosiddetti «verticali») del processo economico. Quindi un contratto contenente una clausola «con cui si concede un diritto esclusivo di vendita» può soddisfare questa condizione.
SENTENZA › IN DIRITTO › Sulla competenza della Corte di Giustizia › Sulla prima questione, riguardante l'interpretazione dell'articolo 85, paragrafo 1 › Incidenza sul commercio fra Stati membri
paragrafo 1
L'accordo deve poter «pregiudicare il commercio fra Stati membri».
paragrafo 2
Questa caratteristica, chiarita dalla precisazione preliminare dell'articolo 85, in cui si parla di accordi «incompatibili col mercato comune», mira a delimitare la sfera d'applicazione del divieto, ponendo la condizione che sia prevedibile la possibilità di un ostacolo per la realizzazione di un mercato unico tra gli Stati membri. In effetti, l'alterazione della concorrenza causata da un determinato accordo ricade sotto il divieto dell'articolo 85 nella misura in cui può incidere sul commercio fra Stati membri, mentre in caso contrario non ne è colpita.
paragrafo 3
Perché si verifichi questa condizione deve apparire ragionevolmente probabile, in base ad un complesso di elementi oggettivi di diritto o di fatto, che l'accordo eserciti un'influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale, sulle correnti degli scambi fra Stati membri. Onde stabilire se un contratto contenente una clausola «con cui si concede un diritto esclusivo di vendita» rientri nella sfera d'applicazione dell'articolo 85, è quindi necessario accertare se esso possa isolare l'uno dall'altro determinati mercati degli Stati membri, ostacolando la compenetrazione economica voluta dal trattato.
SENTENZA › IN DIRITTO › Sulla competenza della Corte di Giustizia › Sulla prima questione, riguardante l'interpretazione dell'articolo 85, paragrafo 1 › Incidenza dell'accordo sulla concorrenza
paragrafo 1
Infine, per essere colpito dal divieto dell'articolo 85, paragrafo 1, l'accordo deve avere «per oggetto o per effetto d'impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune».
paragrafo 2
Il carattere non cumulativo, ma alternativo della presente condizione, sottolineato dalla congiunzione «o», implica innanzitutto la necessità di prendere in considerazione l'oggetto stesso dell'accordo, tenendo conto delle circostanze economiche in cui esso deve essere applicato. Le alterazioni del gioco della concorrenza, contemplate dall'articolo 85, paragrafo 1, devono derivare da tutto l'accordo e da qualche clausola di esso. Nel caso in cui l'esame di dette clausole non riveli un grado sufficiente di dannosità per la concorrenza, si dovranno prendere in esame gli effetti dell'accordo, il quale sarà colpito dal divieto qualora emerga che il gioco della concorrenza è stato in concreto impedito, ristretto o falsato in modo sensibile.
paragrafo 3
Per questo scopo occorre considerare come senza l'accordo in questione la concorrenza avrebbe operato nell'ambito del mercato di cui si tratta. L'alterazione della concorrenza può non sussistere qualora l'accordo appaia necessario appunto per la penetrazione di un'impresa in una zona in cui non operava. Per stabilire quindi se un contratto contenente una clausola«che concede un diritto esclusivo di vendita» debba considerarsi vietato in ragione del suo oggetto o del suo effetto, si devono considerare in ispecie la natura e la quantità limitata o meno di prodotti che costituiscono oggetto dell'accordo; la posizione e l'importanza del concedente e quella del concessionario sul mercato dei prodotti di cui trattasi; il carattere isolato dell'accordo litigioso o, al contrario, la sua posizione in un complesso di accordi; il rigore delle clausole destinate a garantire l'esclusiva o, al contrario, le possibilità lasciate ad altre correnti commerciali degli stessi prodotti, attraverso riesportazioni ed importazioni parallele.
SENTENZA › IN DIRITTO › Sulla competenza della Corte di Giustizia › Sulla seconda questione, relativa all'interpretazione dell'articolo 85, paragrafo 2
paragrafo 1
Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 2 «gli accordi o decisioni vietati in virtù del presente articolo sono nulli di pieno diritto».
paragrafo 2
Questa disposizione, destinata a garantire l'osservanza del trattato, va interpretata soltanto in funzione del suo scopo comunitario e dev'essere limitata a tale ambito. La nullità assoluta di cui trattasi si applica ai soli elementi dell'accordo colpiti dal divieto, a meno che detti elementi appaiano inseparabili dall'accordo stesso, nel qual caso esso sarà colpito nel suo complesso. Di conseguenza, qualsiasi altra disposizione contrattuale non colpita dal divieto, non dà luogo all'applicazione del trattato ed è sottratta al diritto comunitario.
SENTENZA › IN DIRITTO › Sulle spese
paragrafo 1
Le spese sostenute dalla Commissione della Comunità Economica Europea che ha presentato le sue osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
paragrafo 2
Nei confronti delle parti nella causa pendente dinanzi alla Cour d'Appel di Parigi, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi a detto giudice. Spetta a detta Cour d'Appel statuire sulle spese del presente giudizio.
Dispositivo
Per questi motivi,
letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le osservazioni delle parti nella causa di merito e della Commissione della Comunità Economica Europea,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visti gli articoli 85 e 177 del trattato istitutivo della Comunità Economica Europea,
visto il protocollo sullo statuto della Corte di Giustizia della Comunità Economica Europea,
visto il regolamento di procedura della Corte di Giustizia delle Comunità europee,
LA CORTE,
pronunciandosi sulle questioni sottopostele in via pregiudiziale dalla Cour d'Appel di Parigi con sentenza 7 luglio 1965, dichiara :
Stilla prima questione
I contratti contenenti una clausola «che concede un diritto esclusivo di vendita» non sono per loro natura incompatibili col mercato comune, ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato.
Un contratto di questa categoria, considerato individualmente, può tuttavia, in ragione di una determinata situazione di fatto o per clausole speciali, essere incompatibile col trattato, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni :
1. L'accordo contenente la clausola «che concede un diritto esclusivo di vendita» dev'essere stato stipulato tra imprese, qualunque sia la loro posizione rispettiva nei vari stadi del processo economico.
2. Perché l'articolo 85 sia applicabile, l'accordo deve, in base ad un complesso di elementi oggettivi di diritto o di fatto, essere tale da far ragionevolmente prevedere ch'esso possa esercitare un influsso diretto o indiretto, attuale o potenziale, sulle correnti di scambi fra Stati membri, influenza atta ad ostacolare la realizzazione di un mercato unico tra detti Stati.
In proposito si deve stabilire in ispecie se l'accordo possa isolare i mercati degli Stati membri relativamente a determinati prodotti.
3. L'accordo deve avere, per oggetto o per effetto, l'impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza.
Se l'accordo di concessione esclusiva viene considerato nel suo oggetto, questa constatazione deve risultare da tutte o da una parte delle sue clausole di per sé considerate.
In caso contrario, l'accordo va considerato nei suoi effetti e deve risultare che esso ostacola, restringe o falsa in modo sensibile il gioco della, concorrenza.
In proposito, si deve tener conto in ispecie del rigore delle clausole che costituiscono l'esclusiva; la natura e la quantità dei prodotti che costituiscono oggetto dell'accordo; la posizione del concedente e quella del concessionario sul mercato dei prodotti di cui trattasi e il numero dei partecipanti all'accordo o, eventualmente, ad altri accordi facenti parte di uno stesso sistema.
Sulla seconda questione
La nullità di pieno diritto prevista dall'articolo 85, paragrafo 2, colpisce tutte le disposizioni contrattuali incompatibili con l'articolo 85, paragrafo 1.
Le conseguenze di tale nullità per tutte le restanti parti dell'accordo esulano dal diritto comunitario.
E dispone :
Spetta alla Cour d'Appel di Parigi statuire sulle spese del presente giudizio.
Firme
Così deciso dalla Corte a Lussemburgo, il 30 giugno 1966.
Hammes
Delvaux
Donner
Trabucchi
Lecourt
Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 30 giugno 1966.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente
Ch. L. Hammes